ALLEGATO  2

Indirizzi e prescrizioni per le aree ad esclusiva  o prevalente funzione agricola adempimenti provinciali in relazione alla L.R. 64/95 e s.m.i. D.C.P. 27 Maggio 1998 - n. 70

 

Abitazioni

A.   Requisiti obbligatori per consentire alle aziende agricole la realizzazione di nuovi edifici per abitazione.

Per la realizzazione di nuovi edifici per abitazione l'azienda agricola deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Tabella A: Requisiti obbligatori minimi per consentire alle aziende agricole la realizzazione di una unità abitativa.

 

TIPOLOGIA PRODUTTIVA

 

Superficie
fondiaria

 

Prodotto
lordo
vendibile
(P.l.v.)

Tipologia del
prodotto

 

Ore

lavoro

 

 

ha.

q.li

 

h

Viticoltura

3.0

210

Uva

1.750

Olivicoltura

5.0

100

Olive

1.750

Seminativo cerealicolo-foraggero
(compreso i pascoli coltivati in zona montana)

20.0
(10.0)

 

1.500
(750)

 

Mais (o in rapporto alle rese medie INEA delle altre colture)

1.000
(500)

Frutticoltura

 

3.0
(2.4)

 

500
(400)

 

Mele (o in rapporto alle rese medie INEA delle altre colture)

1.800
(1.440)

 

Orticoltura in pieno campo

2.0
(1.6)

 

600
(480)

 

Pomodori (o in rapporto alle rese medie INEA delle altre colture)

2.500
(2.000)

 

Floricoltura in pieno campo

1.6
(1.28)

 

 

 

2.500
(2.000)

Vìvaismo

2.5
(2.0)

 

 

 

 

2.500
(2.000)

Ortoflorovivaismo in coltura protetta

0.8

 

 

2.000

Silvicoltura(bosco ceduo)

35.0

 

 

1.500

Silvicoltura (bosco d'alto fusto)

25.0

 

 

1.500

Arboricoltura da legno

30.0

 

 

1.500

Castanicoltura da frutto

8.0

200

Castagne

2.000

( ) in zona montana L.991/52 e L.94/96.

 

La realizzazione di nuove unità abitative è consentita solo se riferita alle esigenze di residenza sul fondo dell'imprenditore agricolo a titolo principale, che deve risultare iscritto all'albo provinciale degli imprenditori agricoli di cui all'art. 1, L.R. 12 gennaio 1994 n. 6, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato.

Per i fondi rustici con terreni a diversa tipologia produttiva la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo la superficie dei terreni di ciascuna tipologia produttiva per le relative superfici fondiarie minime precedentemente definite. La verifica delle superfici è svolta con riferimento a classi colturali e non a singole colture. Allo stesso modo si opera per la verifica della produzione lorda vendibile.

Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 4, L.R. 5/95. Per la realizzazione di ulteriori unità abitative oltre la prima l'azienda dovrà essere in possesso dei parametri di cui alla Tabella A in misura multipla corrispondente. Il P.T.C. potrà definire norme più specifiche in riferimento ai sistemi rurali provinciali.

B.   Dimensione e caratteristiche dei nuovi edifici per abitazione.

 Le aziende in possesso dei requisiti di cui alla tabella A possono costruire, ai sensi della L.R. 64/95. unità abitative della dimensione massima di 110 mq di superficie dei vani abitabili definiti ai sensi del D.M. 5 Luglio 1975. Gli strumenti urbanistici comunali possono fissare dimensioni diverse per i nuovi edifici rurali ad uso abitativo. A titolo orientativo si suggerisce di assumere la superficie utile lorda omnicomprensiva di 160 mq.

II Comune definisce le caratteristiche tipologico-costruttive degli edifici e degli elementi architettonici nonché i materiali da impiegare nella costruzione dei nuovi edifici per abitazione al fine di promuovere un'edilizia abitativa qualificata e tipologicamente coerente con il contesto agricolo-paesaggistico in cui si inserisce. Si suggerisce anche di definire norme per la localizzazione dei nuovi edifici per abitazione con lo scopo di favorirne l'avvicinamento o l'aggregazione agli edifici esistenti evitandone la realizzazione nel territorio aperto.

 

 

Annessi

 

A.   Superficie fondiaria minima per consentire alle aziende agricole la costruzione di nuovi annessi.

 Per la costruzione di nuovi annessi l'azienda agricola deve mantenere in produzione una superficie fondiaria minima non inferiore al 50% di quelle indicate nella tabella A.

Per i fondi rustici con terreni a diversa tipologia produttiva la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo la superficie dei terreni di ciascuna tipologia produttiva per le relative superfici fondiarie minime come sopra definite. La verifica delle superfici è svolta con riferimento a classi colturali e non a singole colture.

Anche in questo caso resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, L.R. 5/95.

B.    Dimensione degli annessi.

        B1.   Aziende con superficie fondiaria uguale o superiore a quelle della tabella A.

                 Le  aziende  in  possesso  dei   requisiti   indicati    nella   tabella  A    previa    presentazione  di programma  di miglioramento  agricolo   ambientale,   possono   costruire  annessi   (escluso le  serre  fisse)   delle   seguenti  dimensioni  massime :

Tabella B:  Dimensione massima degli annessi di aziende agricole con requisiti corrispondenti a quelli indicati nella tabella A

TIPOLOGIA
PRODUTTIVA

 

DIMENSIONE ANNESSI (mq S.U. netta)

 

MEZZI DI  PRODUZIONE

 

PRODOTTO

 

UFFICI

 

Viticoltura

 

100

 

150

 

20

 

Olivicoltura

 

120

 

100

 

20

 

Seminativo
Cerealicolo Foraggero

 

200
(100)

 

             (silos)

            (*)

20
(-)

 

Frutticoltura

 

120
(96)

 

100
(80)

 

20
(-)

 

Orticoltura

 

80
(64)

 

100
(80)

 

20
(-)

 

Floricoltura

 

80
 (64)

 

100
(80)

 

20
(--)

 

Vivaismo

 

150
(120)

 

100
(80)

 

30
(-)

 

Silvicoltura

 

100

 

 

 

20

 

Castanicoltura

 

100

 

100

 

20

 

( ) : in zona montana L.991/52 e L.94/96.

 

 Aziende con requisiti superiori a quelli indicati nella tabella A possono realizzare  annessi con dimensione massima aumentata in proporzione alla superficie, ad eccezione degli uffici. La dimensione dovrà comunque essere commisurata anche alla produzione lorda vendibile e alle ore/lavoro impiegate.

Per le aziende cerealicolo-foraggere che svolgono anche attività di allevamento di bestiame, la dimensione delle   stalle viene fissata come segue:

-  per bovini ed equini                                   25 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti 

                                                                                          tecnologici necessari;

-  per suini                                                    30 mq/ha;

-  per gli ovini                                    40 mq/ha;

-  per gli allevamenti avicunicoli                      50 mq/ha.

B2.  Aziende con superficie fondiaria compresa fra quelle della tabella A e le superfici minime di cui al punto A degli “Annessi”. 

Queste aziende, previa presentazione di programma di miglioramento agricolo ambientale, possono costruire annessi (escluso le serre fisse) delle seguenti dimensioni massime:

 

      Tabella C:   Dimensione  massima  degli  annessi di aziende  agricole  con  superficie  fondiaria  

                       compresa fra quelle della tabella A e le superfici minime di cui al punto A  (Annessi)

 

 

 

DIMENSIONE ANNESSI (mq S.U. netta)

 

TIPOLOGIA PRODUTTIVA

MEZZI DI PRODUZIONE

PRODOTTO

Viticoltura

 

30

 

35

 

Olivicoltura

 

35

 

15

 

Seminativo Cerealico Foraggero

 

45

 

--

 

Frutticoltura

 

30

 

30

 

Orticoltura

 

25

 

35

 

Floricoltura

 

25

 

35

 

Vivaismo

 

30

 

45

 

Silvicoltura

 

30

 

-

 

Castanicoltura da frutto

 

30

 

30

 

 

B3.  Aziende con superficie fondiaria compresa fra le superfici minime di  cui  al  punto A degli “Annessi” e  6.000 mq.

     La costruzione di annessi a servizio di aziende con superficie fondiaria inferiore  a  quelle minime di cui al punto A degli “Annessi”  può  essere  consentita,   ai  sensi    della L.R. 64/95,  solo se opportunamente disciplinata dallo strumento urbanistico comunale.

     A  titolo  orientativo  si  suggerisce  di  consentire   alle   aziende   con   superficie  compresa fra quelle minime di cui  al  punto  A  degli  “Annessi”   e   6000  mq.  la  costruzione   di   un   annesso   di    dimensione    pari    a   30  mq.   con   altezza   massima   necessaria    al   rimessaggio  dei  mezzi  agricoli   e   comunque   non   superiore  a   2.4 mt.  in  gronda,  escludendo tale possibilità per la  selvicoltura, il  vivaismo e la floricoltura.  La  realizzazione  di  questi annessi,  per  i  quali  si  prescinde dal programma  di   miglioramento,  dovrà  comunque  essere subordinata alla sottoscrizione da parte  del    proprietario    del   fondo,   di   una   convenzione   o   di   un   atto  d'obbligo  unilaterale,   da   registrare  e  trascrivere  a  spese  del  richiedente  e  a  cura del

     Comune, in cui si  stabilisca l'obbligo, per il richiedente: 

-         di non modificare la destinazione d'uso agricola dell'annesso;   

-         di non alienare separatamente dall'annesso il fondo cui si riferisce;

-         di mantenere il fondo in produzione e di effettuarne la manutenzione ambientale;

-         di assoggettarsi alla demolizione dell'annesso in caso di inadempimento.

Riepilogo della dimensione massima ammissibile degli annessi in rapporto alla superficie (fatti salvi gli altri requisiti previsti dalla tabella A quando necessari):

 

       VITICOLTURA

 

In Provincia

 

 

 

Superficie fondo
ha

 

Dimensione annessi
mq

 

 

 

 

 

uguale a 3.0

 

100/150/20

 

 

 

 

 

superiore a 3.0

 

Superiore in
proporz.

 

 

 

 

 

fra 3.0 e 1.5

 

30/35

 

 

 

 

 

fra 1.5 e 0.6*

 

30*

 

 

 

 

 

 

OLIVICOLTURA

 

in Provincia

 

 

 

superficie fondo
ha

 

Dimensione annessi
mq

 

 

 

 

 

uguale a 5.0

 

120/100/20

 

 

 

 

 

superiore a 5.0

 

Superiore in
proporz.

 

 

 

 

 

fra 5.0 e 2.5

 

35/15

 

 

 

 

 

fra 2.5 e 0.6*

 

30*

 

 

 

 

 

 

SEMINATIVO CERALICOLO FORAGGERO

 

in Provincia

 

in zona montana (-50%)

 

superficie fondo
ha

 

Dimensione annessi
mq

 

superficie fondo
ha

 

dimensione annessi
mq

 

Uguale a 20.0

 

200/silos/20

 

uguale a 10.0

 

100/silos

 

superiore a 20.0

 

Superiore in
proporz.

 

superiore a 10.0

 

superiore in
proporz.

 

fra 20.0 e 10.0

 

45/--

 

fra 10.0 e 5.0

 

 45/--

 

fra 10.0 e 0.6*

 

30*

 

fra 5.0 e 0.6*

 

30*

 

 

FRUTTICOLTURA

 

in Provincia

 

in zona montana (-20%)

 

superficie fondo
ha

 

Dimensione annessi
mq

 

superficie fondo
ha

 

dimensione annessi
mq

 

uguale a 3.0

 

120/100/20

 

uguale a 2.4

 

96/80

 

superiore a 3.0

 

Superiore in
proporz.

 

superiore a 2.4

 

superiore in
proporz.

 

fra 3.0 e 1.5

 

30/30

 

fra 2.4 e 1.2

 

30/30

 

fra 1.5 e 0.6*

 

 30*

 

fra 1.2 e 0.6*

 

30*

 

 

ORTICOLTURA

 

in Provincia

 

in zona montana (-20%)

 

superficie fondo
ha

 

Dimensione annessi
 mq

 

          superficie fondo

                     ha

 

dimensione annessi
mq

 

uguale a 2.0

 

80/100/20

 

uguale a 1.6

 

64/80

 

superiore a 2.0

 

Superiore in
proporz.

 

superiore a 1.6

 

 superiore in
 proporz.

 

Fra 2.0 e 1.0

 

25/35

 

fra 1.6 e 0.8

 

25/35

 

Fra 1.0 e 0.6*

 

30*

 

fra 0.8 e 0.6*

 

30*

 

 

        FLORICOLTURA

 

in Provincia

 

in zona montana (-20%)

 

Superficie fondo
ha

 

Dimensione annessi
mq

 

superficie fondo
ha

 

dimensione annessi
mq

 

Uguale a 1.6

 

80/100/20

 

uguale a 1.28

 

64/80

 

Superiore a 1.6

 

Superiore in
proporz.

 

superiore a 1.28

 

superiore in
proporz.

 

Fra 1.6 e 0.8

 

25/35

 

fra 1.28 e 0.64

 

25/35

 

 

VIVAISMO

 

in Provincia

 

in zona montana (-20%)

 

Superficie fondo
ha

 

Dimensione annessi
mq

 

superficie fondo
ha

 

dimensione annessi
mq

 

Uguale a 2.5

 

150/100/30

 

uguale a 2.0

 

120/80

 

Superiore a 2.5

 

Superiore in
proporz.

 

superiore a 2.0

 

superiore in
proporz.

 

fra 2.5 e 1.25

 

30/45

 

fra 2.0 e1.0

 

30/45

 

 

 

SILVICOLTURA

 

in Provincia

 

 

 

Superficie fondo
ha

 

Dimensione annessi
mq

 

 

 

 

 

Uguale a 35-25

 

100/--/20

 

 

 

 

 

Superiore a 35-25

 

Superiore in
proporz.

 

 

 

 

 

fra 35.25 e 17.5-12.5

 

30/--

 

 

 

 

 

 

 

CASTANICOLTURA DA FRUTTO

 

in Provincia

 

 

 

Superficie fondo
ha

 

Dimensione annessi
mq

 

 

 

 

 

Uguale a 8.0

 

100/100/20

 

 

 

 

 

Superiore a 8.0

 

Superiore in
proporz.

 

 

 

 

 

fra 8.0 e 4.0

 

30/30

 

 

 

 

 

*   competenza del Comune. La tabella riporta l'orientamento della Provincia.

 

 

C.   Caratteristiche degli annessi

Il Comune definisce le caratteristiche tipologico-costruttive degli edifici e degli elementi  architettonici nonché i materiali da impiegare nella costruzione degli annessi di cui ai punti precedenti al fine di promuovere un'edilizia rurale qualificata e tipologicamente coerente con il contesto agricolo-paesaggistico cui è destinata, fermo restando il rispetto della disciplina dei vincoli sovraordinati eventualmente presenti (paesaggistico, idrogeologico, etc.).

Si suggerisce anche di definire norme per la localizzazione dei nuovi annessi con lo scopo di favorirne l'avvicinamento o l'aggregazione agli edifici esistenti, prevedendo in particolare, il divieto di realizzare i locali per gli uffici indipendentemente dai nuovi edifici per abitazione o per annessi.

 

Interventi sugli edifici esistenti

                               
Oltre agli interventi di cui all'art. 5, commi 1 e 2 (manutenzione, restauro, etc.), della L.R. 64/95 consente un ampliamento “una tantum" fino ad un massimo di 100 mc per le abitazioni rurali e del 10% del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc per gli annessi. Lo strumento urbanistico comunale può prevedere limiti dimensionali diversi (art.5, comma 3).                      

  Gli interventi di cui all'art. 5, comma 4 (ampliamenti volumetrici superiori ai limiti. etc.), sono subordinati alla presentazione del programma di miglioramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alla tabella A per le abitazioni e la disponibilità delle superfici fondiarie minime di cui al punto A degli “Annessi”. Nel caso in cui il fondo sia già dotato di annessi legittimamente autorizzati che per tipologia, materiali, localizzazione, ecc., contrastino con le caratteristiche rurali dell'ambiente in cui sono inseriti, si suggerisce di individuare forme opportune per incentivare la demolizione e ricostruzione degli stessi secondo le caratteristiche tipologico-costruttive definite per quelli nuovi.

 Sugli edifici con destinazione d'uso non agricola la L.R. 64/95 consente interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia. Anche in questo caso lo strumento urbanistico comunale può prevedere interventi diversi. L'ammissibilità di eventuali ampliamenti è sempre da valutare e correlare con il livello di testimonianza storico-artistica espresso dagli edifici, al fine di garantire la permanenza delle loro peculiari caratteristiche stilistico costruttive.

Sotto questo punto sono contenute le disposizioni emanate ai sensi dell'art.7, L.R. 64/95 che hanno come destinataria l'azienda agricola, in quanto presentatrice del programma di miglioramento, nonché la stessa Provincia per il fine della sua valutazione.

A1.  Interventi di tutela e valorizzazione ambientale (art. 4, comma 2, lettera b e art. 5 ter, comma 2).

Il progetto per gli interventi di miglioramento ambientale costituisce un contenuto obbligatorio del programma: in mancanza la valutazione dello stesso non potrà che essere negativa.

Pertanto il programma comprende obbligatoriamente:

a)           la descrizione dei caratteri geopedologici ed ambientali (terreno, giacitura, pendenze, esposizione, clima, etc.);

b)           il rilievo cartografico e fotografico, degli aspetti e delle risorse di rilevanza paesaggistica ed ambientale presenti sui fondi dell'azienda nonché la descrizione delta loro consistenza e del  loro stato di conservazione,  con particolare riferimento a:

- formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali (filari, siepi, etc.);

- alberature segnaletiche di confine o di arredo;

- alberi a carattere monumentale di cui all'art. 8, L.R. 82/82;

- formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;

- corsi d'acqua naturali o artificiali (regime e stato della manutenzione);

- rete   scolante   artificiale  (trama  delle fosse  poderali  e   stato   della   manutenzione;

- particolari     sistemazioni     agrarie     quali    muretti,    terrazzamenti,   ciglionamenti;

- manufatti di valore paesaggistico, storico o testimoniale;

- viabilità   rurale   esistente    (con    indicazione   dei    tratti    lastricati,

   panoramici, ecc.).

La descrizione delle risorse deve essere estesa anche a:

- sistemazioni    e    opere   idraulico-agrarie     (tipo    e     stato     della     manutenzione);

- flora e vegetazione spontanea;

- boschi (tipo e governo);

- boschi percorsi da incendi (stato della ricostituzione);

- arboreti (oliveti, frutteti, vigneti);

- giardini storici;

- superfici impermeabilizzate (localizzazione, tipo e dimensione);

- sorgenti, pozzi (con estremi della relativa autorizzazione);

- laghi naturali e bacini per l'irrigazione;

- falde acquifere (freatiche o artesiane);

- cedimenti localizzati;

- cave, frane e dissesti;

- aree soggette a fenomeni di ristagno ed aree esondate;

- situazioni di degrado varie;

 c)       la descrizione dei processi produttivi che possono comportare, direttamente o  indirettamente, danni  ambientali.

          d)       specifici interventi di miglioramento:

-   dei processi  produttivi,  individuando  interventi tesi  a  minimizzarne  l'impatto ambientale;

-   degli aspetti e  delle   risorse   rilevate,   tramite  la   ricostituzione   o   l'incremento   delle   stesse,   la  riduzione  degli    aspetti  negativi,  il   risanamento delle situazioni di degrado.

 

L'ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e come tale non può essere considerata intervento di miglioramento. Nel caso in cui, sia richiesta la modifica della destinazione d'uso agricola di edifici che fanno parte di aziende con superfici inferiori ai minimi, ovvero in assenza di programma, quando la pertinenza degli stessi sia superiore ad un ettaro, la domanda, presentata direttamente al Comune dovrà comunque contenere descrizione di cui sopra nonché l'individuazione degli interventi di miglioramento ambientale.

II progetto degli interventi si compone, di norma, di una parte descrittiva che può essere svolta nella relazione del programma (o della domanda nel caso anzidetto), degli elaborati grafici necessari ad illustrare gli interventi, di un computo metrico per l'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e di un computo metrico per i lavori di gestione o manutenzione ambientale, con riferimento al prezzario della Regione Toscana.

 

A2.   Pertinenze minime da collegare agli edifici che cambiano la destinazione d'uso Agricola.

La superficie di pertinenza minima da collegare agli edifici che cambiano la destinazione d'uso agricola è fissata in 600 mq di terreno. Pertinenze minime inferiori dovranno essere adeguatamente motivate (mancanza di proprietà, resedi storicamente definiti, etc.).

 

  A3.   Rapporti fra dimensione degli edifici e superfici fondiarie in caso  di  compravendita  di fondi non programmata (art. 3 comma 5 bis).

 

Nel caso in cui un'azienda interessata da compravendita di proprietà non programmata presenti un programma prima di dieci anni dal frazionamento, si ammettono interventi di nuova edificazione o di ampliamento di edifici esistenti fino al raggiungimento delle dimensioni massime calcolate in ragione dei requisiti necessari, scomputando dalla dimensione massima degli edifici ammissibile quella di eventuali edifici già esistenti sui fondi di tutte le aziende interessate dal frazionamento. Sono fatti salvi i casi previsti dall'art. 3 comma 6 della medesima L.R.

 

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