Articolo 32 - Prescrizioni

 

1. Nelle aree comprese nelle classi 1 e 2  di vulnerabilità (vulnerabilità estremamente elevata e molto alta) non sono ammissibili, di norma, impianti potenzialmente molto inquinanti quali:

·        impianti di zootecnia industriali;

·        realizzazione ed ampliamenti di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di R.S.U. e di rifiuti speciali e tossico nocivi;

·        impianti industriali ad elevata capacità inquinante.

Nelle aree comprese in queste classi inoltre i P.S. e gli altri strumenti urbanistici  comunali dovranno regolamentare:

·        le attività estrattive;

·        la realizzazione di collettori fognari;

·        l’utilizzo in agricoltura di prodotti chimici sparsi direttamente sul suolo.

 

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