Articolo 50 - Le aree boscate

                       

1.  I P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali dei comuni, provvedono, se necessario, sulla base del proprio quadro conoscitivo, ad integrare e dettagliare l’individuazione delle aree boscate di cui alla tavola P05 nonché delle risorse forestali in genere di cui alla tavola QC03. I P.S. integreranno il proprio quadro conoscitivo con l’identificazione delle aree boscate improprie e dei boschi vetusti come definiti all’art. 35 comma 3.

2.  I P.S., e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore nell’ambito delle rispettive competenze, disciplinano le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree boscate, in conformità alle prescrizioni ed agli indirizzi stabiliti per i diversi ambiti di paesaggio (Capo I del Titolo IV delle presenti Norme), ed in adempimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 39 del P.I.T. ed alle prescrizioni di cui ai successivi commi. I P.S., e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore nell’ambito delle rispettive competenze, disciplinano le trasformazioni e le attività ammissibili delle aree boscate improprie che potranno essere oggetto di ripristino come aree aperte, non ostacolando la conduzione dell’attività agricola delle aziende presenti sul territorio e favorendo l’eliminazione delle specie boschive non autoctone.

3.  Le trasformazioni del bosco, il taglio dei boschi, la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi sono regolamentate dalla L.R. 21 Marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana" e sue modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di attuazione della suddetta legge. In particolare si precisa che i tagli colturali e le opere connesse al taglio dei boschi classificate come  "temporanee" si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla L.R. 39/00 e per essi non è richiesta, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 29 Ottobre 1999, n. 490  "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della L. 8 Ottobre 1997,  n. 352", l'autorizzazione di cui all'art. 151 del citato Decreto Legislativo.

4. Il Regolamento Forestale Provinciale detta ulteriori disposizioni in merito alla trasformazione ed al taglio dei boschi nonché alle opere connesse al taglio nel rispetto comunque delle prescrizioni e degli indirizzi del P.I.T. e del P.T.C.

5.  Gli strumenti di pianificazione specialistica ed i piani di settore assoggettano le aree    boscate ad uno dei seguenti regimi anche tenendo conto, soprattutto in riferimento alle modalità tecniche di perseguimento degli obiettivi, di tutto quanto prescritto dalla L.R. n. 39/00 e conseguenti regolamenti attuativi:

a)      regime di conservazione: si applica nelle aree boscate di elevato valore paesistico-ambientale prive di insediamenti e con vegetazione non oggetto di sfruttamento sistematico e in grado di evolvere in modo autonomo verso una situazione di equilibrio; l'obiettivo della disciplina è quello di garantire l'assoluto rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea. Sono pertanto vietati gli interventi che alterino l'assetto vegetazionale della zona, complessivamente considerato nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, ad eccezione di quelli che si rendessero eventualmente necessari per la conversione dei cedui in fustaie, per l'eliminazione di forme infestanti, per favorire biotopi particolarmente interessanti e per la prevenzione di fitopatie. Tale regime potrà essere previsto per aree estremamente limitate quali ad esempio le Riserve Biogenetiche.

b)      regime di mantenimento: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni del manto arboreo sono nel complesso buone sotto i profili di essenze dominanti, della percentuale di esemplari di alto fusto e del vigore vegetativo ovvero dell'attitudine alla funzione ricreativa. L'obiettivo della disciplina è quello di confermare la situazione in atto, garantendone la continuità nel tempo e assicurando il corretto sfruttamento economico del bosco; sono pertanto consentiti gli interventi diretti allo sfruttamento economico del bosco, purché contenuti e finalizzati al miglioramento delle condizioni complessive degli ambienti forestali.

c)      regime di modificabilità e trasformazione: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo sono insoddisfacenti a causa della dominanza di essenze che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione autoctona, costituendo in particolare ecosistemi vulnerabili da incendi o fitopatie e pertanto inidonei a garantire nel tempo la stabilità dei terreni in forte pendio. L'obiettivo della disciplina, soprattutto ai fini dell'arricchimento e mantenimento dei connotati paesaggistici, è quello di favorire l'espansione di specie idonee sotto il profilo ecologico anche mediante la graduale sostituzione nello spazio e nel tempo del soprassuolo esistente. Sono pertanto consentiti gli interventi, anche volti allo sfruttamento economico, che attraverso le necessarie operazioni di diradamento e/o sostituzione dello strato arboreo conseguono l'obiettivo sopra indicato.

d)      regime di tutela: si applica ai boschi che, assolvendo a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche, sono individuati e descritti in appositi elenchi dalla Provincia ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 39/2000.

6.  Ad esclusione dei boschi compresi nel regime di conservazione e fermi restando gli obiettivi sopra specificati e le finalità di tutela del paesaggio sono ammessi interventi volti alla trasformazione di limitate aree boscate in altre qualità di coltura per: realizzazione di radure all'interno dei soprassuoli per fini ecologici, faunistici, paesaggistici ovvero turistico-ricreativi; svolgimento di attività agricole compatibili con l'ambiente; per sistemazioni di pertinenze di fabbricati o altri manufatti.

 

INDICE