Articolo 69 - Il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico

 

1.   La politica provinciale in materia di trasporti è definita, nell’osservanza dei criteri e degli indirizzi di cui al Titolo VI delle presenti norme, anche in riferimento a:  

A.       l’ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture esistenti considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e l’offerta integrata dei servizi di trasporto;

B.        l’eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;

C.       l’economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità: dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l’incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l’inquinamento;

D.       il decongestionamento ed il miglioramento dell’accessibilità alle aree urbane, anche attraverso l’integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.

2.   Ai sensi e per i fini di cui al comma 1 è formato il programma provinciale dei servizi di  trasporto pubblico, con i contenuti e secondo i procedimenti di cui all’art. 8 della L.R. 31   

      Luglio 1998, n. 42.

 

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