Articolo 7 - Attuazione

 

1.      Il P.T.C. è attuato attraverso:

a)      le scelte incidenti sul territorio dei Piani e dei Programmi di Settore Provinciali formati  a   norma   delle   leggi vigenti;

a)      l’espressione dei pareri di conformità  dei  P.S.  alle  disposizioni  del  P.T.C.,  ai  sensi  del comma 6 dell’art. 25 della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5;

b)      gli accordi di pianificazione  ai sensi dell’art. 36 della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5;

c)      gli accordi di programma ai sensi dell’art. 34 della D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, in riferimento a interventi  coordinati di interesse sovracomunale;

d)      Progetti operativi che la Provincia promuove di concerto con i Comuni e con    altri Enti Pubblici interessati,  per definire interventi coordinati e integrati, in aree e settori di particolare rilevanza e interesse provinciale.

   I progetti operativi contengono:

·        Programmi operativi nelle materie di cui al comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, nonché in   riferimento alle funzioni attribuite alla Provincia dalla L.R. 1 Dicembre 1998, n. 88,

·        Criteri e direttive per l’elaborazione di progetti di massima e di dettaglio;

·        L’indicazione dei mezzi finanziari pubblici e privati per l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti, la ripartizione degli oneri, le forme di concertazione che assicurino la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

 

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