Articolo 70 - Caratteri generali

 

1.         Sono considerate di rilevanza sovracomunale le infrastrutture, le attrezzature e le attività che siano suscettibili di determinare, con esiti di lunga durata, l’assetto del territorio provinciale, e comunque quelle che abbiano tale carattere sotto il profilo dell’ambito territoriale di riferimento e dell’incidenza degli effetti sull’assetto fisico o relazionale, quali:

A.       le attività estrattive;

B.        i sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e dei semilavorati, quali elettrodotti, oleodotti, gasdotti e simili, ovvero per le telecomunicazioni, che interessino il territorio di più di un comune;

C.       gli impianti a rete e puntuali per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui al servizio della popolazione di più di un comune, salvo ove siano al servizio di parti della popolazione di due comuni confinanti:

D.       gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi;

E.        le sedi di struttura della Grande Distribuzione Organizzata;

F.        le sedi direzionali della pubblica amministrazione sovracomunale;

G.       le sedi sovracomunali di amministrazione della giustizia;

H.       le sedi universitarie, le grandi strutture di ricerca e i parchi scientifico-tecnologici

I.          le attrezzature e le strutture per  l’istruzione secondaria superiore;

J.          gli impianti ospedalieri;

K.       le strutture culturali e i sistemi museali ed ecomuseali che interessano più di un comune.

L.        gli impianti sportivi relativi alle funzioni rare.

M.      Le reti informatiche e le banche dati.

2.        La Provincia di Pistoia provvede, ai sensi della vigente legislazione, a definire i piani di settore di propria competenza nell’osservanza – per quanto attiene gli aspetti territoriali e la sostenibilità ambientale – delle disposizioni del presente piano. In sede di adozione dei piani e/o programmi provinciali di settore deve essere accertato che è stata effettuata la verifica tecnica di compatibilità e sia accertata la sinergia nel perseguire gli obiettivi della qualità nel territorio, con le disposizioni del presente piano, relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio di cui all’art. 2 della L. R. 5/95.

3.        Relativamente ad alcuni dei piani o programmi provinciali di settore di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Titolo.

 

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