Articolo 72 - Il piano provinciale di gestione dei rifiuti

 

1.      Ai fini dell'esercizio delle funzioni sovracomunali in materia di gestione dei rifiuti  e nel rispetto delle indicazioni, previsioni e prescrizioni del "Piano Regionale di gestione dei Rifiuti - approvazione primo stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati" di cui alla D.C.R.T. del  7 Aprile 1988 n. 88, è stato elaborato il Piano di gestione dei rifiuti dell'ATO n. 5, primo stralcio relativo ai rifiuti urbani ed assimilati. Il Piano adottato con D.C.P. del 12 Dicembre 2002, n. 306, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 12  della L.R. 18 Maggio 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni. Il Piano adottato comprende l'intero  territorio provinciale e quello del Circondario Empolese Val d'Elsa e tiene altresì conto dell'intesa tra  la Regione Toscana e la Regione Emilia Romagna per la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nei Comuni montani delle Province di Pistoia e Bologna.

2.      Il Piano di gestione dei rifiuti dell'ATO n. 5, stralcio funzionale dei rifiuti speciali anche pericolosi, viene elaborato nel rispetto delle previsioni, indicazioni e prescrizioni del "Piano regionale di gestione dei rifiuti, secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi", di cui alla D.C.R.T. 21 Dicembre 1999 n. 385 e, relativamente alla localizzazione dei impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nel rispetto delle previsioni, degli indirizzi dei criteri e delle prescrizioni del P.T.C.

3.      Il Piano di gestione dei rifiuti dell'ATO n. 5, stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, viene elaborato nel rispetto delle previsioni, indicazioni e prescrizioni del "Piano regionale di gestione dei rifiuti, terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate", di cui alla D.C.R.T. 21 Dicembre 1999 n. 384 e, relativamente alla perimetrazione degli ambiti di bonifica, nel rispetto delle previsioni, degli indirizzi e dei criteri  e delle prescrizioni del P.T.C.

4.      Nel rispetto delle procedure di cui all'art. 12 della L.R. 25/98 e sentito il parere del nucleo tecnico di cui all'art. 17, comma 9, della L.R. 5/95 , con l'atto di approvazione dei Piani stralcio  di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, le scelte attinenti alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, alla perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica, nonché qualsiasi altro intervento avente riflessi sull'assetto sul territorio, producono gli effetti di cui all'art. 14, comma 1, lettere c), d), e) ed  f) della L.R. 25/98 e costituiscono pertanto contenuto del P.T.C.

5.      Nelle more di approvazione dei Piani stralcio di cui ai precedenti commi 1 e 2, è confermata la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui alla D.C.R.T. 28 Dicembre 1996 n. 425, "Modifica al Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e fanghi del bacino V- Provincia di Pistoia", e costituiscono pertanto contenuto del P.T.C.

6.      Nelle more di approvazione del Piano stralcio di cui al precedente  comma 3, l'inserimento di un'area nel Piano regionale di cui alla citata D.C.R.T. 21 Dicembre 1999 n. 384, determina:

a)      un vincolo all'utilizzazione dell'area che impedisca ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica;

b)      l'utilizzo dell'area solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza rilasciato dalla Provincia. 

7.      Le variazioni ai Piani stralcio, deliberate ai sensi delle disposizioni di cui all'art.12.comma 12 della L.R. 25/98 e nel rispetto delle previsioni, degli indirizzi e dei criteri  e delle prescrizioni del P.T.C., non ne costituiscono variante ed a tal fine esse sono esaminate in Conferenza con le Autorità Statali e Regionali competenti.

 

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