D.C.R.T.  21 Giugno 1994 - N. 230

Provvedimenti sul rischio idraulico ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 74/84 «Adozione di prescrizione e vincoli. Approvazione di direttive».

(Pubbl. B. U. R. T. del  06.07.1994 –  Suppl. Straord.)

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 11540 del 13-12-1993, immediatamente eseguibile, con la quale sono state sospese per tre mesi trasformazioni di destinazione d'uso e costruzione su aree pubbliche o private, ai sensi dell'art.6 della L.R. 74/84, per le aree a rischio di inondazione e ristagno comprese nei Comuni che risultavano aver subito inondazioni negli anni 1991, 1992, 1993, il cui elenco è stato allegato alla deliberazione stessa, sospendendo il rilascio di autorizzazioni e concessioni in prossimità di corsi d'acqua per l'intero territorio regionale, riservandosi inoltre e di trasmettere al Consiglio Regionale una proposta di vincoli e prescrizioni ai sensi dell'art. 3 della L.R 31-12-1984, n. 74 per la tutela degli interessi; pubblici in materia di difesa del suolo al fine di prevenire fenomeni alluvionali e di ristagno con riferimento all'intero territorio regionale sottoposto a tali fenomeni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n 11832 del 20-12-1993, immediatamente eseguibile, con la quale è stato applicato lo stesso tipo di provvedimento di cui al punto precedente

anche per il Comune di Siena, in seguito ad integrazione del precedente elenco da parte del Dipartimento Ambiente;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 dell'8-3-1994 con la quale si proroga di tre mesi il periodo di sospensione degli interventi definito con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate e si impegna la Giunta a presentare entro il 22 marzo 1994 una proposta di deliberazione consiliare per l'adozione di vincoli e prescrizioni e per l'approvazione di eventuali direttive in materia di difesa del suolo e prevenzione di fenomeni di inondazione e ristagno per l'intero territorio interessato, ai sensi degli articoli 3 e 4  della L.R. 31-12-1984, n. 74;

Vista la proposta di «Prescrizioni, vincoli e direttive sul rischio idraulico» elaborata dalla Giunta Regionale e costituita dai seguenti elaborati:

- testo normativo delle prescrizioni, dei vincoli e delle prevenzioni sul rischio idraulico composto da sette articoli con allegati:

1. elenco dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico, redatto dal Dipartimento Ambiente;

2. schema grafico esplicativo degli ambiti «Al» e «A2» soggetti a prescrizioni e vincoli;

3. schema grafico esplicativo degli ambiti «Al» e «B» soggetti a direttive;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Tecnico-Amministrativa, Sezione Urbanistica e Beni Ambientali nella seduta del 16-3-1994;

Dato atto che la proposta di cui sopra non contiene il riferimento alle aree effettivamente inondate negli anni 1991, 1992, 1993 contenuto nei provvedimenti cautelari di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate perché tende a considerare l'intero territorio regionale soggetto a rischio idraulico;

Dato atto che la proposta di cui sopra recepisce le indicazioni di cui ai punti 8 e 9 della deliberazione della Giunta Regionale n. 11540 del 13-12-1993 sui contenuti fondamentali delle prescrizioni e dei vincoli, individuando altresì direttive allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica nel territorio regionale e stabilendo che entro un anno vengano emanate direttive definitive da elaborarsi con la partecipazione delle Province alle quali la L. 8-6-1990 n. 142, attribuisce specifici compiti di programmazione in materia;

Vista la cartografia in scala 1:25000 sulle aree sottoposte a rischio idraulico redatta dal Dipartimento Ambiente utilizzata per individuare i corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico, riportati nell'allegato elenco;

Ritenuto di condividere la proposta della Giunta regionale così articolata:

1. adozione di prescrizioni e vincoli definiti come segue nel testo normativo allegato:

-          definizione: art. 1 comma 1 punti 1.1. e 1.2;

-          ambiti di applicazione delle prescrizioni e dei vincoli: art. 2;

-          prescrizioni e vincoli: art. 3;

-          disposizioni attuative delle prescrizioni e dei vincoli: art. 4;

2. approvazione di direttive definite come segue nel testo normativo allegato:

-          definizione: art. 1 comma 1 punto 1.3,

-          ambiti di applicazione delle direttive: art. 5;

-          direttive per la formazione dei piani urbanistici attuativi di strumenti urbanistici generali vigenti: art. 6;

-          direttive per la formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti: art. 7;

Dato atto che sono state effettuate le consultazioni prescritte all'art. 3, comma 3 e all'ari. 4, comma 3 della L.R. 31-12-84, n. 74;

Riscontrato che ricorrono motivi di urgenza in quanto le prescrizioni, i vincoli e le direttive in esame devono essere pubblicate prima che abbia termine il periodo di sospensione definito dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 90/1994 citata in precedenza, per consentire continuità tra l'attuazione delle norme di sospensione già approvate e l'applicazione delle norme di salvaguardia per le prescrizioni e i vincoli oggetto di adozione;

 

DELIBERA

 

1. di procedere all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 31-12-1984, n. 74 relativamente a prescrizioni, vincoli e direttive sul rischio idraulico definite nell'allegato testo normativo e relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di adottare, ai sensi dell'art. 3 della L.R 31-12-1984, n. 74, le prescrizioni e in vincoli sul rischio idraulico definiti come segue sul testo normativo allegato:

-          definizione: art. 1, comma1, punti 1.1. e 1.2;

-          ambiti di applicazione delle prescrizioni e dei vincoli: art. 2;

-          prescrizioni e vincoli: art. 3;

-          disposizioni attuative delle prescrizioni e dei vincoli: art. 4;

3. di approvare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31-2-1984, n. 74, le direttive sul rischio idraulico definite come segue nel testo normativo allegato:

-          definizione: art. 1, comma 1, punto 1.3

-          ambiti di applicazione delle direttive: art.5;

-          direttive per la formazione dei piani urbanistici attuativi di strumenti urbanistici generali vigenti: art. 6;

-          direttive per la formazione di strumenti urbanistici generali e loro varianti: art. 7.

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per la parte relativa all'adozione delle prescrizioni e dei vincoli, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla Legge 3-11-1952, n. 1902 e successive modificazioni;

6. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni della Toscana perché provvedano entro cinque giorni, al deposito e ai conseguenti adempimenti previsti dal quinto e sesto comma dell'art. 3 della L.R. 31-12-1984, n. 74, con riferimento all'adozione delle prescrizioni e dei vincoli di cui al precedente punto 2;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi di cui all'ultimo capoverso della parte narrativa.

 

IL CONSIGLIO APPROVA

 

con la maggioranza prevista dall'alt. 15 dello Statuto. Il Presidente propone l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 62 del 1953.

 

IL CONSIGLIO APPROVA

 

l'immediata esecutività della deliberazione con la maggioranza prevista dall'ari. 49 della Legge n. 62 del 1953.

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E DIRETTIVE SUL RISCHIO IDRAULICO

 

Indice

Art. 1     Contenuti generali

Art. 2     Ambiti di applicazione delle prescrizioni e vincoli

Art. 3     Prescrizioni e vincoli

Art. 4     Disposizioni attuative delle prescrizioni e dei vincoli

Art. 5     Ambiti di applicazione delle direttive

Art. 6     Direttive per la formazione dei piani urbanistici attuativi di strumenti urbanistici generali vigenti

Art. 7    Direttive per la formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti

 

Allegati

n 1: Elenco dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico;

n. 2: Schema grafico esplicativo degli ambiti «Al» e «A2» soggetti a prescrizioni e vincoli.

n. 3: Schema grafico esplicativo degli ambiti «Al» e «B» soggetti a direttive.

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E DIRETTIVE SUL RISCHIO IDRAULICO

 

Art. 1 - Contenuti Generali

1.  Le presenti norme hanno per obiettivo la tutela degli interessi pubblici in materia di rischio idraulico con particolare riferimento alla prevenzione dei danni provocati da fenomeni di esondazione e ristagno; esse si articolano in:

1.1. Prescrizioni e vincoli ai sensi dell'art. 3 della L.R. 31-12-1984 n. 74 da applicarsi per la progettazione e realizzazione di interventi soggetti a:

-          concessione edilizia;

-          autorizzazione all'esercizio  dell'attività estrattiva;

-          decreto di approvazione di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della Legge 8-6-1990 n.142.

-          deliberazione di approvazione della Giunta Regionale e della Provincia in attuazione dell'art. __ bis del D.L. 31-8-1987 n. 361 convertito con modifiche in legge 29-10-1987 n. 441.

1.2. La Regione, ai fini delle verifiche di conformità urbanistica relative alle opere dello Stato, si uniforma alle norme attuative del precedente punto, contenute nei seguenti articoli 2, 3 e 4

1.3. Direttive ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31-12-1984 n. 74 per la formazione, l'adeguamento e la gestione degli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla redazione di piani attuativi  ancorché conformi agli S.U. generali vigenti e di varianti agli S.U. generali.

2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana delle prescrizioni dei vincoli e delle direttive di cui sopra cessano di applicarsi le disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Regionale n. 11540 del 13-12-1993 e n. 11832 del 20-12-1993.

3. Le presenti norme non sostituiscono eventuali norme più restrittive vigenti.

 

Art. 2 - Ambiti di applicazione delle prescrizioni e dei vincoli

1. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni  e dei vincoli, ferme restando le norme che si applicano nell'intero territorio regionale, si definiscono i seguenti ambiti:

1.1. L'ambito denominato «A1», definito «di assoluta protezione del corso d'acqua», che corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini dei corsi d'acqua di cui all'allegato elenco n. 1 nonché alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di ml.10 adiacenti a tali corsi d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.

1.2. Ulteriore ambito denominato «A2», di «tutela del corso d'acqua e di possibile inondazione», da applicarsi ai corsi d'acqua di cui all'allegato elenco che hanno larghezza superiore a ml. 10, misurata fra i piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, fra i cigli di sponda. Tale ambito corrisponde alle due fasce immediatamente esterne all'ambito «Al» che hanno larghezza pari alla larghezza del corso d'acqua definita come sopra, con un massimo di ml. 100 (vedere schema allegato n. 2).

 

Art. 3 -  Prescrizioni e Vincoli

1. AMBITO «A1»

All'interno dell'ambito definito «A1» al precedente art. 2 non è consentito il rilascio o l'adozione

degli atti elencati al punto 1.1. dell'art. 1 relativamente a nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e a trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private, ancorché previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Sono fatte salve le opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

2. AMBITO «A2» - INTERVENTI AMMESSI

All'interno dell'ambito definito «A2» al precedente art. 2 è consentito il rilascio o l'adozione degli atti elencati al punto 1.1. dell'art. 1 per i seguenti interventi:

2.1. Tutti gli interventi previsti dallo S.U. generale comunale all'interno delle zone omogenee A, B, D non soggetta a piano urbanistico attuativo, F destinata a parco nonché le relative opere di urbanizzazione primaria di interesse di quartiere.

2.2. Gli interventi in zone territoriali omogenee C e D di espansione soggette a piano urbanistico attuativo e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria per i quali, in base a certificazione del Sindaco risulti che al momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della deliberazione del C.R. di adozione delle presenti norme siano già state rilasciate le concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva prevista dal piano attuativo, intendendo in tale quota la somma delle superfici coperte previste dal piano attuativo stesso nei singoli lotti per i quali sono state rilasciate le concessioni. Detta certificazione dovrà essere immediatamente trasmessa, per conoscenza, al Dipartimento Urbanistica della Regione Toscana. La certificazione di cui sopra non è necessaria nel caso sia già stata redatta in attuazione delle deliberazioni della G.R. n. 11540 del 13-12-1993 e n. 11832 del 20-12-1993.

2.3. Gli interventi in zona territoriale omogenea «E» finalizzati all'attività agricola in attuazione del primo e secondo comma dell'art. 4, dell'art. 7 e dell'art. 8 della L.R. 19-2-1979 n. 10 e successive modificazioni, nonché in attuazione della L.R. 26-5-1993 n. 34;

2.4. Le opere pubbliche necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento di infrastrutture, attrezzature, impianti e opere idrauliche esistenti.

2.5. Gli interventi di escavazione per attività estrattive la cui profondità, rispetto alla quota del piede esterno dell'argine o, in mancanza, del ciglio di sponda, sia minore alla misura di 1/5 della distanza dallo stesso piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda.

2.6. Gli interventi derivanti da previsioni urbanistiche che saranno approvate in attuazione delle direttive di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7;

3. AMBITO «A2» - INTERVENTI CONDIZIONATI

All'interno dell'ambito definito «A2» al precedente art. 2 è consentito, oltre a quanto già previsto dal precedente comma punto 2, il rilascio o l'adozione degli atti elencati al punto 1.1. dell'art. 1 relativamente a nuove edificazioni e a trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private alle seguenti condizioni:

3.1 Le nuove opere pubbliche a condizione che venga contestualmente documentata l'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, ovvero si approvino gli interventi
necessari per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale.

3.2. Gli interventi di edilizia economica e popolare e i  piani per gli insediamenti produttivi a condizione che venga contestualmente documentata l'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni
di esondazione o ristagno ovvero si approvino gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche del lotto interessato e si mininizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione.

3.3. Gli interventi di iniziativa privata per i quali, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, venga presentata da parte del richiedente la dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero venga presentato il progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione.

4. INTERO TERRITORIO REGIONALE

Nell'intero territorio regionale i! rilascio o l'adozione degli atti elencati al punto 1.1. del precedente art. 1 relativamente a nuove edificazioni e a trasformazioni morfologiche d'uso di aree pubbliche o private, è subordinato alla individuazione degli interventi atti a limitare l'impermeabilizzazione superficiale.

5. ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'applicazione delle presenti prescrizioni e vincoli gli ambiti nella Provincia di Arezzo dell’«Area protetta n. 136 - Fiume Arno» definiti al punto A dell'art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione adottate con deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 16-11-1993.

 

Art. 4 - Disposizioni attuative delle prescrizioni e dei vincoli

1.APPROVAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Sono compresi tra gli atti di cui al punto 1.1. del precedente art. 1 anche le deliberazioni di approvazione di progetti di opere pubbliche comunali, per i quali la prassi del comune preveda di sostituire il rilascio della concessione edilizia con uno specifico riferimento al parere favorevole della commissione edilizia da inserire nella deliberazione stessa.

2. SANATORIA

Non sono compresi tra gli atti di cui al punto 1.1 del precedente art. 1 le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi del Capo IV della L. 28.2.1985 n. 47, mentre sono comprese le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi degli art. 30 e 13 della stessa legge.

3 ELENCO DEI CORSI D'ACQUA

L'elenco allegato alle presenti prescrizioni e vincoli comprende i corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico ed e così articolato:

3.1. Indice dei corsi d'acqua divisi per province che riporta i dati relativi a ciascun corso d'acqua;

3.2. Indice dei Comuni che hanno corsi d'acqua inseriti nell'elenco precedente che riporta per ciascun comune i codici dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale;

In caso di difficoltà di individuazione cartografica del percorso dei corsi d'acqua inseriti nell'elenco allegato gli enfi pubblici possono prendere visione della cartografia depositata, in attuazione delle presenti norme, presso il Dipartimento Ambiente della Regione Toscana. L'intero tracciato dei corsi d'acqua in elenco è soggetto alle presenti norme con la sola eccezione delle parti lombate precedentemente all'entrata in vigore della presente disciplina nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento del tombamento.

4. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI

I progetti che prevedono interventi a distanza interiore a ml. 110 dal piede esterno dall'argine o, ove mancante, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui all'allegato devono contenere l'individuazione della larghezza del corso d'acqua per la definizione degli ambiti «A1» e «A2» di cui al precedente art. 2, da effettuare in uno dei seguenti modi:

4.1. Tramite rilievo topografico in scala 1:1000 o superiore;

4.2. Tramite individuazione su cartografia aerofotogrammetrica collaudata nella scala maggiore disponibile, a condizione che tale cartografia non sia in scala inferiore a 1:5000 e sia accompagnata da dichiarazione del progettista o altro tecnico abilitato da cui risulti che il corso d'acqua in esame non ha subito nel punto interessato modifiche sostanziali di larghezza dalla data del volo di base della cartografia stessa.

Ove esistano difficoltà nell'individuazione del piede esterno dell'argine e del ciglio di sponda, va applicata l'ipotesi corrispondente alla maggior larghezza.

5. OPERE DI ATTRAVERSAMENTO DEI CORSI D'ACQUA IN ELENCO

Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari, passi carrabili non potranno comunque ridurre la sezione idraulica preesistente.

Non rientrano tra le opere di attraversamento altri interventi che configurino la copertura del corso d'acqua.

6. DEFINIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI

Ai fini dell'applicazione dell'ari. 3 commi 1, 3 e 4 si precisa quanto segue:

6.1. Per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione dei nuovi volumi con la sola esclusione delle sopraelevazioni;

6.2. Per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazione quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con esclusione delle vasche per acquacultura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;

6.3. Per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque m caso di inondazione.

7. DIMOSTRAZIONE  DELL'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO

La dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno di cui al comma 3 del precedente ari. 3, intesa come limite di rischio accettabile senza interventi di adeguamento, deve essere costituita da uno dei seguenti elaborati:

7.1. Una o più sezioni trasversali al corso d'acqua che attraversino l'area di intervento, in scala 1:100 o 1:200 redatte dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato da cui risulti che la quota minima di altezza del piano di campagna esistente nella zona di intervento è superiore di almeno ml. 2 rispetto alla quota del piede d'argine esterno più vicino o, in mancanza, del ciglio di sponda più vicino.

7.2. Relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato da cui risulti che l'area di intervento e comunque protetta da rischio di inondazione o ristagno.

7.3. Relazione tecnica nella quale sia richiamata la verifica idrologico-idraulica già effettuata preliminarmente in sede di approvazione dello S.U. generale o del piano urbanistico attuativo, che abbia già individuato l'assenza del rischio.

8. RIDUZIONE DEL RISCHIO

I progetti degli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 3, devono essere accompagnati da una relazione idrologico-idraulica, redatta da tecnico abilitato, che individui le caratteristiche del rischio. Tali progetti dovranno essere compatibili con la situazione idraulica dell'ambito territoriale esterno alla zona di intervento. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio connessi alla realizzazione dell'opera dovranno essere realizzati contestualmente all'opera a cui si riferiscono.

Gli interventi necessari a ridurre il rischio idraulico devono anch'essi essere sottoposti alle eventuali autorizzazioni delle autorità competenti previste dalla legislazione vigente.

9. PROCEDURE E COMPETENZE

La documentazione prevista dalla presente disciplina e parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio o l'emanazione degli atti di cui ai punto 1.1 del precedente art. 1 e deve quindi essere presentata ed esaminata nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per il rilascio e l’emanazione degli stessi atti. Per i progetti di opere pubbliche comunali, per i quali la prassi del Comune prevede di sostituire il rilascio della concessione edilizia con uno specifico riferimento di parere favorevole della Commissione Edilizia da inserirsi nella deliberazione di approvazione del progetto, la documentazione di cui al punto precedente costituisce parte del progetto approvato.

La verifica della dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio o del progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio di cui ai precedenti settimo e ottavo comma deve essere effettuata dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia o dall'ente competente all'emanazione del decreto di approvazione di accordi di programma o alla deliberazione di cui alla legge n. 441/87. Per gli interventi di particolare complessità i Comuni possono richiedere eccezionalmente la collaborazione dell'Ufficio del Genio Civile.

Quando gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza della Regione o dello Stato, dovrà essere richiesta preliminarmente all'Ufficio del Genio Civile o al Provveditorato delle Opere Pubbliche, secondo le rispettive competenze, l'autorizzazione idraulica prevista dalla normativa vigente.

Gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico sono parte dell'opera a cui si riferiscono; in particolare si precisa che:

-          nella edificazione all'interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna o opere edilizie;

-          nella urbanizzazione di un piano attuativo sono opere di urbanizzazione o di collegamento ai pubblici servizi.

10. RIDUZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

I progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati, tesi a ridurre quanto possibile l'impermeabilizzazione superficiale ai sensi del comma 4 del precedente art. 3 dovranno tenere conto delle seguenti prescrizioni:

10.1. La realizzazione di nuovi edifici deve garantire comunque il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non pavimentata e quella non impegnata da costruzioni fuori e dentro terra che comunque consenta l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.

10.2. I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.

10.3. Il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve essere evitato quando e possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.

11. OPERE DELLO STATO

I progetti di opere dello Stato, ancorchè conformi allo strumento urbanistico vigente, devono contenere tutti gli studi e gli elaborati previsti dalle norme statali vigenti con particolare riferimento agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici.

12. NORMA TRANSITORIA PER LE OPERE PUBBLICHE

Per i progetti di opere pubbliche che alla data di pubblicazione delle presenti norme, risultano presentati ai Comuni e alla Regione per essere sottoposti al rilascio o all'emanazione degli atti di cui al punto 1.1 del precedente ari. 1 nonché alle intese previste dall'art. 81 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616 e dall'art. 25 della legge 17-5-1985 n. 210, è possibile proseguire l'iter amministrativo senza adeguamento alle presenti norme a condizione che tali progetti siano già completi di rutti gli elaborati necessari, anche in attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 11540 del 13-12-1993 e n. 11832 del 20-12-1993.

 

Art. 5 - Ambiti di applicazione delle direttive

1. Ai fini dell'applicazione delle direttive di cui all'art. 1 punto 1.3, si definisce il seguente ulteriore ambito denominato «B» comprendente le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d'acqua di cui all'elenco allegato che possono essere necessario per gli eventuali interventi di regimazione idraulica tesa alla messa in sicurezza degli insediamenti. Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno d'argine o, in mancanza, il ciglio di sponda.

Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all'asse del corso d'acqua con il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà comunque superare la distanza di metri lineari 300 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda (vedere schema allegato n. 3).

Ove esistano difficoltà nell'individuazione del piede esterno dell'argine o del ciglio di sponda va applicata l'ipotesi corrispondente alla maggior larghezza.

Le parti di corso d'acqua tombate precedentemente all'entrata in vigore della presente disciplina nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento del tombamento non sono soggette alle presenti norme.

2. L'elenco dei corsi d'acqua allegato alle presenti direttive è costituito dagli stessi elaborati indicati al comma 3 del precedente ari. 4. L'ambito definito «B» deve essere preso m esame esclusivamente per i corsi d'acqua di particolare rilievo ai fini idraulici, per i quali l'allegato elenco contiene la specifica indicazione.

Al fine dell'applicazione delle presenti direttive vengono presi in esame gli ambiti B e Al come definiti in precedenza.

 

Art.6 - Direttive per la formazione dei piani urbanistici attuativi di strumenti urbanistici generali vigenti

1. AMBITO «B»

All'intemo dell'ambito definito «B» nel precedente articolo 5, i piani urbanistici attuativi di S.U. generali vigenti che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private così come definite al comma 6 del precedente articolo 4, devono essere dotati di uno studio idrologico-idraulico che definisca gli ambiti soggetti ad inondazione per piene con tempo di ritorno centennale, esaminando un tratto di corso d'acqua significativo che abbia riferimento con l'area di intervento. Lo studio potrà definire i contributi di piena nei modi indicati al comma 5 del precedente ari. 4. Lo studio dovrà inoltre verificare che l'area di intervento non sia soggetta a fenomeni di ristagno. Ove l'area interessata dal piano urbanistico attuativo risulti, in seguito allo studio di cui sopra, non soggetta ad inondazioni per piene con tempo di ritorno centennale e non sia soggetta a fenomeni di ristagno, si potrà procedere all'approvazione del piano stesso; in caso contrario si dovrà contestualmente approvare il progetto degli interventi necessari a riportare ad un tempo di ritorno superiore a cento anni il rischio di inondazione e ad eliminare il rischio di ristagno. Il progetto dovrà essere compatibile con la situazione
idraulica dell'ambito territorialmente adiacente alla zona di intervento. Gli interventi di progetto di cui sopra dovranno essere realizzati contestualmente alle altre opere di urbanizzazione del piano urbanistico attuativo. Per le verifiche sulla documentazione presentata l'ente che ha il compito dell'approvazione del piano attuativo applica le disposizioni contenute al comma 9 del precedente art. 4.

Sono escluse dalle presenti direttive le varianti e i nuovi piani attuativi che non comportano trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private e che non prevedono incrementi di superficie coperta superiori a mq. 200.

2. AMBITO «A1»

I piani urbanistici attuativi che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private cosi come definite al comma 6 del precedente art. 4, che interessino l'ambito definito «A1» nel precedente art. 2 dovranno in questo ambito non prevedere interventi edilizi o che comunque ostacolino il corso delle acque anche in caso di inondazione. Sono fatte salve le opere idrauliche o di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli •adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che per queste ultime si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico, relativamente alla natura dell'intervento ed ai contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

3  RIDUZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

Nell'intero territorio regionale i piani urbanistici  attuativi che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private così come definite al comma 6 del precedente art. 4, dovranno contenere specifiche indicazioni progettuali tese alla riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale fermo restando l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al comma 10 del precedente art. 4.

4. NORME TRANSITORIE

I piani attuativi e loro varianti che alla data di entrata in vigore delle presenti norme siano già stati adottati possono essere esaminati per concludere il loro iter di approvazione anche se non redatti nel rispetto delle presenti direttive.

 

Art. 7 - Direttive per la formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti

1. AMBITO «B»

All'interno dell' ambito definito «B» nel precedente articolo 5 le nuove previsioni degli strumenti urbanistici generali relative alle zone C, D, F per attrezzature generali, esclusi i parchi, nonché le localizzazioni di nuove infrastrutture a rete o puntuali devono essere conseguenti all’individuazione delle aree da destinare ad interventi di regimazione idraulica del corso d'acqua a cui si riferisce l'ambito. Tali interventi devono preservare da rischi d'inondazione le nuove previsioni e i centri edificati vicini.

Sono assimilate alle nuove previsioni di cui sopra le previsioni volte a consentire incrementi di superficie coperta superiore a 500 mq. Ai fini delle presenti direttive non sono da considerarsi nuove previsioni e nuove infrastrutture, tutte le modifiche delle previsioni vigenti che non comportino aumenti di superficie coperta complessivamente superiori a mq. 200.

2. PROVINCE

Le Province provvedono a integrare e specificare gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, esercitando le autonome competenze loro affidate dalla L.'8-6-1990 n. 142, attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento di cui all'alt. 15 della stessa legge.

Fino alla definizione dei Piani Territoriali di  Coordinamento le Province, in collaborazione con i Comuni interessati, le Autorità di Bacino, i Consorzi di Bonifica e gli Uffici del Genio Civile, partecipano alla definizione degli atti di cui al seguente comma 3 avvalendosi degli strumenti previsti dall'ari. 7 della L.R. n. 74 del 1984, definendo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle presenti direttive:

2.1. Le eventuali modifiche all'elenco dei corsi d'acqua allegato alle presenti direttive sulla base di studi approfonditi sugli ambiti a rischio idraulico del territorio provinciale.

2.2. L'individuazione dei perimetri degli insediamenti o infrastrutture da proteggere dai fenomeni di esondazione o ristagno delle acque;

2.3. Le eventuali specifiche modificazioni dell'ambito «B» per ciascun corso d'acqua in elenco al fine della individuazione delle aree da preservare per la regimazione idraulica necessaria alla protezione degli insediamenti o delle infrastrutture di cui al punto precedente.

2.4. Gli ambiti interni ai comprensori di bonifica integrale da sottoporre a particolare normativa per il contenimento degli apporti idrici in funzione della regimazione idraulica dei corsi d'acqua in elenco.

2.5. Specifici piani di intervento con l'individuazione delle opere di regimazione idraulica necessarie con conseguente possibilità di riduzione dell'ambito «B» a valle degli interventi.

2.6. La perimetrazione delle aree da destinare esclusivamente alla regimazione delle acque nonché delle aree che per le loro caratteristiche idrologiche e morfologiche devono essere escluse dalle previsioni di nuova edificazione.

2.7. Le normative per l'attuazione dei precedenti punti nonché per l'attuazione dei relativi compiti provinciali ai sensi della L. 8.6.1990 n. 142.

2.8. Proposte tese ad una più precisa individuazione delle classi di pericolosità di cui al seguente comma 6.

2.9. Il quadro conoscitivo e l'individuazione cartografica degli ambiti «Al» e «A2» di cui al precedente art. 2.

3. REGIONE

La Regione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle presenti direttive approva le direttive definitive in materia di rischio idraulico anche sulla base delle eventuali proposte deliberate dalle Province e degli atti del Quadro regionale di coordinamento territoriale di cui all'art. 2 della L.R. 31-12-1984 n. 74 e successive modificazioni.

4. COMUNI

In attesa che la Regione provveda all'approvazione delle norme definitive di cui al comma precedente possono essere approvate le previsioni comunali individuate al primo comma del presente articolo a condizione che si verifichi l'insieme delle tre seguenti condizioni:

4.1. Si dimostri l'impossibilità di localizzare la previsione all'interno del tessuto urbano esistente anche tramite interventi di recupero urbanistico;

4.2. Si dimostri la necessità, in rapporto a esigenze di interesse pubblico, di localizzare comunque la previsione all'interno dell'ambito definito «B»;

4.3. Si effettui sul corso d'acqua interessato una specifica indagine idrologico-idraulica al fine di individuare l'eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale. In presenza di rischio idraulico cosi definito dovranno essere individuati gli interventi di regimazione idraulica dimensionati sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale nonché le aree da destinare alla localizzazione degli stessi per preservare le nuove previsioni e i centri abitati vicini. Gli interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare le condizioni di rischio a valle degli insediamenti protetti. Nel caso in cui il corso d'acqua interessato sia all'interno di comprensori di bonifica o sia ricettore di acque provenienti da tali comprensori gli interventi di regimazione idraulica dovranno essere correlati all'assetto idraulico degli stessi.

5. AMBITO «Al»

All'interno dell'ambito definito «Al» nel precedente articolo 2 i nuovi strumenti urbanistici non dovranno prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche ad eccezione delle opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché degli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico, relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

6. CLASSI DI PERICOLOSITÀ
Per l'intero territorio regionale, con esclusione  degli ambiti definiti
«Al», «B» nei precedenti articoli 2 e 5, le individuazioni delle classi di pericolosità di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 12.2.1985 n. 94 devono tenere presenti anche le definizioni in funzione del rischio idraulico secondo i seguenti punti.

6.1. Pericolosità irrilevante (classe 1). Aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;

b) sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori di ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.

6.2. Pericolosità bassa (classe 2). Aree di fondo valle per le quali ricorrono seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;

b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

6.3. Pericolosità media (classe 3). Aree per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. Rientrano in questa classe le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorre una sola delle condizioni di cui sopra.

Relativamente alle aree in questa classe di pericolosità deve essere allegato allo strumento urbanistico uno studio anche a livello qualitativo che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione.

6.4. Pericolosità elevata (classe 4). Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le condizioni di cui al precedente punto 6.3.

Relativamente a queste aree deve essere allegato allo strumento urbanistico uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso, i risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi. Nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni i nuovi strumenti urbanistici generali o loro varianti non dovranno consentire previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a Livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura.

Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l'area interessata e soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno superiori a 20 anni dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio ma non alteranti il livello dello stesso nelle aree adiacenti. Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno superiore a cento anni e dovranno essere coordinati con altri eventuali piani idraulici esistenti.

7. RIDUZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

Per l'intero territorio regionale, compresi gli ambiti definiti «A1» e «B» nei precedenti articoli 2 e 5 i nuovi strumenti urbanistici e le relative varianti dovranno contenere specifiche norme tese alla riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale nella progettazione e attuazione dei nuovi interventi fermo restando l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al comma 10 del precedente articolo 4

8. NORMA TRANSITORIA

Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti che alla data di entrata in vigore delle presenti direttive siano già stati adottati, possono essere esaminati per concludere il loro iter di approvazione, anche se non redatti nel rispetto delle presenti direttive.