Articolo 16 - Il piano territoriale di coordinamento

 

1. Il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.

 

2. Con riferimento al territorio provinciale, in conformità alle prescrizioni del P.I.T. e ferme restando le competenze dei comuni e degli enti-parco istituiti nel territorio provinciale, il P.T.C.:

a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio;

b) indica e coordina gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;

c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario, e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lett. B);

c1) formula indirizzi in ordine al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, comma 5bis, e nell'art. 6, comma secondo, terzo alinea;

d) ha valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431.

 

3. Il P.T.C. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.

 

4. Il P.T.C. contiene:

a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 32 ;

b) prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani ;

c) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;

d) prescrizioni concernenti la specificazione dei criteri e degli ambiti territoriali in funzione della localizzazione degli interventi sul territorio d'interesse unitario regionale, di cui all'articolo 6, secondo comma, lett. b);

e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;.

f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'articolo 21.

 

5. Le prescrizioni del P.T.C., di cui ai precedenti commi, costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'articolo 11, quarto comma.

 

6. Ai fini di cui al quinto comma, nel P.T.C. sono riportati, nei limiti in cui incidano sulle risorse del territorio provinciale, anche le intese di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, gli accordi di programma e quant'altro, ai sensi delle vigenti disposizioni, ed esclusi gli strumenti urbanistici comunali, produca diretti effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale.

 

7. Qualora la Provincia non adempia alle disposizioni del sesto comma, si applica il quarto comma dell'art. 11.

 

8. La Provincia con l'atto di approvazione del P.T.C assegna i termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni del P.T.C.

 

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