Art. 80

Classi di pericolosità

 

1.  Per  l’intero  territorio  regionale  l’individuazione  delle

classi di pericolosità di cui alla DCR n. 94 del 1985

deve  tenere  presente  le  definizioni  dei  commi  seguenti  in

funzione del rischio idraulico.

 

2 Pericolosità  irrilevante (classe 1). Aree collinari o montane

prossime ai  corsi d’acqua  per le  quali ricorrono  le  seguenti

condizioni:

 

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;

b) sono  in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a

   quote altimetriche  superiori  di  ml.  2  rispetto  al  piede

   esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

 

In tali  aree non  sono necessarie considerazioni sulla riduzione

del rischio idraulico.

 

3. pericolosità  bassa (classe  2). Aree  di fondovalle  per  le

quali ricorrono seguenti condizioni:

 

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;

b) sono  in situazione  di alto  morfologico rispetto  alla piana

   alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori

   a ml.  2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza,

   al ciglio di sponda.

 

4. pericolosità  media (classe  3). Aree  per le  quali  ricorre

almeno una delle seguenti condizioni:

 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono  morfologicamente in  situazione sfavorevole,  di norma a

   quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2

   sopra il  piede esterno  dell’argine o,  in mancanza, sopra il

   ciglio di sponda.

 

Rientrano in  questa classe le aree di fondovalle non protette da

opere idrauliche  per le  quali ricorre una sola delle condizioni

di cui  sopra;  relativamente  alle  aree  di  questa  classe  di

pericolosità deve essere allegato allo strumento urbanistico uno

studio anche  a livello  qualitativo che  illustri  lo  stato  di

efficienza e  lo schema  di funzionamento  delle opere idrauliche

ove presenti  o che  comunque definisca  il grado  di rischio.  I

risultati dello  studio dovranno  costituire elemento di base per

la  classificazione   di  fattibilità  degli  interventi  e  ove

necessario indicare  soluzioni  progettuali  tese  a  ridurre  al

minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi

per episodi di sormonto o di esondazione.

 

5. Pericolosità  elevata (classe  4).  Aree  di  fondovalle  non

protette da  opere idrauliche  per le quali ricorrono entrambe le

condizioni di cui al precedente punto 3

 

Relativamente a  queste aree  deve essere allegato allo strumento

urbanistico  uno   studio  idrologico-idraulico   che   definisca

attraverso i  normali metodi  dell’idrologia  con  precisione  il

livello  di  rischio  relativo  all’area  nel  suo  complesso,  i

risultati dello  studio dovranno  costituire elemento di base per

la classificazione  di fattibilità degli interventi. Nel caso in

cui dallo  studio risulti  che l’area  interessata è  soggetta a

fenomeni di  inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20

anni i  nuovi strumenti  urbanistici generali o loro varianti non

dovranno  consentire   previsioni  edificatorie   salvo  che  per

infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione

che per  queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie

per la  riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con

le caratteristiche dell’infrastruttura.

 

Nel  caso   in  cui   dallo  studio  risulti  invece  che  l’area

interessata è  soggetta a  fenomeni di  inondazione con tempi di

ritorno superiori  a 20  anni dovranno essere previsti interventi

di messa  in sicurezza  atti alla  riduzione del  rischio ma  non

alteranti il livello dello stesso nelle aree adiacenti.

 

Tali interventi  dovranno  dimostrare  il  raggiungimento  di  un

livello di  rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno

superiore a  cento anni  e dovranno  essere coordinati  con altri

eventuali piani idraulici esistenti.

 

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