Articolo 14 - Il sistema funzionale per l’ambiente

 

1.        Il P.T.C. individua nel sistema funzionale per l’ambiente, l’insieme degli elementi areali e lineari che, in relazione fra di loro e sovrapponendosi ai sistemi territoriali di programma e ai sistemi territoriali locali, determinano l’identità e la specificità ambientale e paesaggistica del territorio della Provincia di Pistoia.

2.        Gli elementi lineari costituiscono i collegamenti paesistici fra il territorio collinare e montano ed il territorio antropizzato. Detti collegamenti sono individuati negli ambiti fluviali di pianura e nei connessi elementi di valorizzazione paesaggistica quali le infrastrutture di protezione idraulica, le aree a parco urbano e le aree degradate da riqualificare come indicate nella tavola P11 che i P.S. potranno ulteriormente specificare ed integrare.

3.        Si prescrive ai P.S. dei Comuni:

A.     di valutare a partire dai contenuti del P.T.C., in relazione al Sistema Funzionale per l'Ambiente ed anche ai sensi della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5 art. 32 la necessità di costituire ambiti territoriali ai collegamenti paesistici, al fine di mantenere la funzione specifica dettata dal Piano Provinciale. La dimensione di tali ambiti sarà determinata dalle indagini comunali in relazione alle risorse territoriali, alla presenza di beni di particolare valore storico-architettonico, al grado di frammentazione paesistica presente, alle infrastrutture ed alle strutture di prevenzione del rischio idraulico esistenti.

B.     di individuare cinture verdi intorno alla città di Pistoia ed ai sistemi urbani della Valdinievole e di Agliana, Quarrata e Montale, aventi una dimensione congrua per inglobare i collegamenti paesistici in modo da considerare le cinture ed i collegamenti  un unico territorio di particolare valore ambientale. Le specifiche funzioni da attribuire sono riferite alle attività ricreativa e del tempo libero, sportiva e di attività legate alla produzione agricola e agricola specialistica.

1.        Gli elementi areali sono individuati dal P.T.C.  nella tavola P01 ed in dettaglio nella tavola P11 il sistema funzionale per l’ambiente distinto in:

A.     sistema funzionale per l’ambiente regionale costituito dalle Riserve Nazionali e dai Siti di Interesse Regionale (S.I.R.).

B.     sistema funzionale per l’ambiente provinciale.

Il sistema funzionale per l’ambiente a livello provinciale è costituito da:

C.     Riserva provinciale del Padule di Fucecchio ed area contigua;

D.     area naturale protetta di interesse locale la Querciola;

E.      le zone B, C, D ex D.C.R.T. 296/88;

F.      gli ambiti di paesaggio della Montagna e della Collina di cui all’art.36 co.2 dalla lettera a) alla lettera e4);

G.     il sistema fluviale della montagna e di connessione ecologica e paesaggistica fra gli ambiti della collina ed il Padule di Fucecchio e la bassa pianura pistoiese.

2.        Le aree delle Riserve Provinciali e delle Aree naturali di interesse locale sono disciplinate dai relativi Regolamenti di Gestione oltre che dalla disposizione delle presenti Norme.

3.        Il P.T.C. individua ambiti territoriali contigui, ai sensi dell’art. 22 punto 9 del P.I.T., alla riserva del Padule di Fucecchio, così come definiti nella tavola P11 e corredati  di un adeguato Centro Visite che deve essere previsto dal Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche. Tali ambiti sono disciplinati,  con i seguenti indirizzi che dovranno essere attuati dai Piani Settoriali di Gestione delle Aree Protette:

·      valorizzare e tutelare gli ambiti in funzione delle risorse territoriali;

·      valorizzare e tutelare le peculiarità faunistiche e floristiche;

4.      I P.S. dei Comuni interessati dagli ambiti territoriali contigui potranno modificare o integrare con ulteriori indagini, la dimensione dell’ambito.

5.      Negli ambiti contigui i P.S. dovranno prevedere specifiche azioni di salvaguardia per i caratteri paesaggistici degli ambiti in particolare per siepi e alberature, rete idraulica, chiari e vegetazione palustre e dovranno conformarsi ai seguenti criteri:  

·        zonizzazione delle aree in funzione delle risorse da tutelare e valorizzare;

·        valorizzazione e tutela delle risorse zoologiche e botaniche;

·        salvaguardia dei caratteri paesaggistici del Padule quali tessitura  fondiaria, siepi ed alberature, rete idrografica,chiari e vegetazione palustre;

·        valorizzazione dell’agricoltura biologica;

·        esercizio venatorio sostenibile con almeno 3 giorni di silenzio venatorio settimanali;

·        utilizzazione del patrimonio edilizio per le funzioni connesse ai servizi ed alla fruizione della riserva;

·        costituzione di porte d'ingresso per l'uso delle riserve.

6.        Alle aree protette, zone B, C, D, ex D.C.R.T.296/88 si applicano le salvaguardie di cui all’art. 81 del P.I.T. fino all’approvazione dei P.S. che potranno motivatamente riperimetrare le suddette zone.

7.        Nelle aree delle alte vallate delle Limentre, appositamente delimitate nella tavola P11, la Provincia in attuazione del Programma Regionale delle Aree Protette istituisce un Parco ai sensi e con le procedure della L.R. 49/95. Al Parco si assocerà un ambito territoriale contiguo in cui i P.S. dovranno prevedere ai sensi dell’art.22 punto 9 del P.I.T.:

·        l’utilizzazione delle risorse primarie e del patrimonio edilizio, finalizzandoli alla realizzazione delle infrastrutture e servizi per la fruizione del Parco;

·        valorizzazione e tutela delle risorse faunistiche e floristiche;

·        valorizzazione dell’agricoltura biologica e la gestione sostenibile delle risorse forestali;

·        il ripristino dei caratteri paesaggistici della montagna con la ricostituzione delle aree aperte e dei seminativi;

8.        I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali, definiscono gli ambiti e gli interventi necessari a salvaguardare e valorizzare i corsi d’acqua con le relative aree di pertinenza evidenziati nella tavola P11, sulla base dei seguenti criteri:

·        realizzazione di parchi urbani e sistemi continui di aree a verde nei tratti in cui i corsi d’acqua attraversano il sistema insediativo;

·        riqualificazione degli argini e delle relative formazioni arboree nei tratti pedecollinari e di pianura, ed in particolare a contatto con le aree agricole specialistiche;

·        recupero degli insediamenti e delle strutture protoindustriali azionate dalla forza idraulica in un progetto di complessiva fruizione turistico-culturale e turistico-naturalistica dei corsi d’acqua e dei fondovalle della montagna e della collina.

9.        Il sistema funzionale per l’ambiente è coerente con il piano faunistico provinciale approvato con  Delibera  del  Consiglio Provinciale n. 104 del 18 luglio 2000.

10.    I Comuni e la Provincia finalizzano le risorse di cui alla misura 8.2 del Piano di Sviluppo Rurale all'attuazione delle suddette azioni. Negli ambiti di paesaggio della Montagna e della Collina, non inclusi nei punti precedenti ma, in quanto caratterizzati da estesi valori paesaggistici, i Comuni applicano, specificandola, la disciplina di tutela e valorizzazione contenuta nelle presenti Norme ed in particolare nel Capo I del Titolo IV. I Comuni possono modificare i perimetri di tali ambiti di paesaggio sulla base degli indirizzi contenuti nelle presenti Norme.

 

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