Art. 22

I sistemi territoriali funzionali

 

1. Il PIT al fine di perseguire il riordino e la riqualificazione

funzionale  delle   strutture  insediative,  la  riduzione  della

congestione e dei fenomeni di pendolarismo, il degrado funzionale

delle aree  urbane e  nei centri  storici  dei  comuni  maggiori,

individua la  rete dei  capisaldi delle  funzioni e  dei  servizi

così come definite al precedente art. 7.

 

2. Gli  strumenti per  il governo del territorio, in concorso fra

loro,  dovranno  garantire,  per  la  rete  dei  capisaldi  delle

funzioni  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  ai  commi

seguenti.

 

3.  La   rete  dei   centri  espositivi   dovrà  assicurare   la

valorizzazione  delle  peculiarità  produttive  che  distinguono

l’economia  Toscana,   l’efficienza  del   settore   tramite   il

perseguimento di  sinergie tra strutture ed economie di scala, il

rafforzamento  del  complesso  dei  servizi  esistenti,  compreso

quello ricettivo.

 

4. Le  sedi  universitarie  e  dei  centri  di  ricerca,  la  cui

localizzazione dovrà perseguire:

 

   - il  massimo coordinamento  di carattere  territoriale tra le

     sedi universitarie e la specializzazione dei poli di ricerca

     per ottenere economie di scala;

   - la massima integrazione con i sistemi produttivi locali;

   - il    massimo  equilibrio  della  presenza  studentesca  nei

     confronti delle dimensioni urbane;

   - la  massima diffusione  ed  accessibilità  delle  strutture

     insediative universitarie deputate alla didattica.

 

5. Il  sistema  dei  poli  di  interesse  turistico,  promosso  e

potenziato dalle politiche generali e di settore, dovrà:

 

a)  concorrere   alla  tutela   e  valorizzazione  delle  risorse

   culturali ed ambientali;

b) fornire un’alta qualità dell’offerta turistica promuovendo ed

   incentivando le  dotazioni  di  attrezzature  e  servizi  alle

   imprese  turistiche   esistenti,  quali  centri  congressuali,

   ricreativi, culturali, di spettacolo e sportivi;

c) garantire  l’integrazione con le altre attività economiche ed

   in particolare  con l’agricoltura  nelle aree a bassa tensione

   insediativa, promuovendo  la crescita anche quantitativa delle

   aziende turistiche;

d) collegare  gli insediamenti turistici con i sistemi di risorse

   sottoutilizzate  e   differenziare  l’offerta   turistica   in

   relazione con  la particolarità  dei  luoghi,  potenziando  e

   valorizzando le specificità territoriali;

e)  ridurre  la  tensione  sulle  risorse  sovrautilizzate  (aree

   balneari,  grandi   città  d’arte)   nelle   aree   ad   alta

   concentrazione  di   insediamenti  turistici,   orientando  la

   crescita esclusivamente  nel senso della qualità dell’offerta

   per contenere ulteriori consumi di suolo;

f) differenziare  l’offerta turistica  sviluppando soprattutto  i

   campeggi nelle  aree interne, gli ostelli, le attrezzature per

   il  turismo   didattico  e   quelle  per  la  fruizione  e  la

   valorizzazione di parchi ed aree protette.

 

6. La previsione e la realizzazione delle strutture per la grande

distribuzione commerciale,  dovrà conformarsi negli strumenti di

governo del  territorio ai principi, indirizzi e criteri definiti

dalla legge  regionale di  recepimento delle normative nazionali.

Per questa  tipologia di  esercizi commerciali  gli strumenti  di

governo del  territorio dovranno  provvedere  ad  adeguarsi  alle

direttive per la programmazione urbanistica commerciale (Allegato

n. 6) prevedendo:

 

a) scelte localizzative funzionali ad una migliore accessibilità

   per l’utenza, riducendo la necessità di mobilità;

b) dotazioni  di adeguata  viabilità e parcheggi per non gravare

   sulle infrastrutture  stradali destinate  agli spostamenti  di

   lunga percorrenza con forte intensità di traffico;

c) scelte  localizzative in  relazione  ai  sistemi  territoriali

   locali;

d) scelte  localizzative capaci  di concorrere alle politiche del

   recupero degli  insediamenti di  recente formazione,  anche al

   fine  di   contenere  un   ulteriore  consumo   di  suolo,  in

   particolare per  la la costituzione di "luoghi centrali" e per

   l’utilizzo ottimale delle aree industriali dismesse.

 

7. Le strutture sanitarie ed ospedaliere, in attuazione del Piano

Sanitario Regionale  e dei  relativi  piani  attuativi,  dovranno

assicurare:

 

a) il  completamento, la  realizzazione e l’attivazione di plessi

   ospedalieri  sostitutivi   finalizzati   al   superamento   di

   strutture riconosciute inidonee dal piano sanitario regionale;

b) il riordino e riqualificazione della rete portante del sistema

   costituita dagli ospedali e dai servizi tecnologici;

c) lo  sviluppo della rete dei servizi territoriali distrettuali,

   anche attraverso  reti informatiche  che pongono  il  problema

   dell’accessibilità dell’utenza, della mobilità e dei carichi

   urbanistici in termini di maggiore efficienza e qualità;

d) il  completamento e la riconversione delle strutture sanitarie

   (con particolare  riferimento ai  plessi  ospedalieri  o  alle

   maggiori  strutture   ambulatoriali)  vanno   considerati  nel

   rispetto delle  prestazioni generali richieste per le città e

   gli insediamenti urbani. A tale fine gli strumenti urbanistici

   comunali  devono   sottoporre  a   verifica  i  nuovi  carichi

   urbanistici  indotti  dalle  proposte  suddette  ,  garantendo

   adeguati livelli  di accessibilità  dell’utenza  riferita  ai

   vari bacini.

e) per  le strutture sanitarie ubicate in più plessi all’interno

   di un  "sistema territoriale  locale", i piani territoriali di

   coordinamento   definiscono   a   livello   sovracomunale   le

   condizioni  di  accessibilità  e  raccordo  dei  vari  plessi

   attraverso una  idonea programmazione  delle infrastrutture  e

   della mobilità.

 

f) i  programmi delle  aziende ospedaliere  dovranno essere  resi

   conformi  con  gli  strumenti  urbanistici  comunali,  tenendo

   altresì conto  dei contenuti  e delle  finalità del presente

   piano e dei piani territoriali di coordinamento

 

8.  Gli   impianti  di  produzione  e  la  rete  di  trasporto  e

distribuzione   dell’energia,    nonché   il    sistema    delle

telecomunicazioni dovranno assicurare:

 

a) il   sostegno    degli  interventi  finalizzati  al  risparmio

   energetico e  allo sviluppo  di fonti energetiche rinnovabili;

   così come specificati dal piano energetico regionale;

b) la    diffusione    dei    sistemi  di  cogenerazione  per  il

   teleriscaldamento e per i processi industriali;

c) la  sperimentazione per  l’utilizzo della  biomassa come fonte

   energetica rinnovabile.

 

d )  i n  particolare le  linee e  gli impianti  elettrici  e  il

   sistema della  telefonia cellulare  dovranno  essere  definiti

   attraverso:

 

   - l’ottimizzazione del rapporto tra la rete energetica e l’uso

     delle  risorse   territoriali;  la  tutela  sanitaria  degli

     insediamenti  e   dei  valori  paesaggistico-ambientali  del

     territorio;

   - la  concertazione tra  Regione ed  i soggetti  preposti alla

     realizzazione delle  opere relative  agli impianti, linee di

     trasporto e  di distribuzione  della  energia  elettrica  di

     tensione superiore a 30 mila volt, che dovranno risultare da

     esigenze di programmazione generale;

   - Il   rispetto  gli  standard  stabiliti  dalla  legislazione

     nazionale e regionale vigente nella predisposizione di nuovi

     impianti e  nella  modifica  e  ristrutturazione  di  quelli

     esistenti;

   - la   progettazione  di  nuovi  impianti  e  di  nuove  linee

     soggetti  ad   autorizzazione  che   dovrà  evidenziare  la

     compatibilità rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti

     e  dovrà   dare  atto  altresì  della  ottimizzazione  del

     progetto in  relazione ai  livelli di  esposizione ai  campi

     elettromagnetici degli  insediamenti  esistenti  e  previsti

     dagli strumenti  urbanistici per  una fascia  di  territorio

     adeguata, nonché  Il rispetto agli standard di cui al punto

     precedente.

 

I PTC provinciali contengono indirizzi per la rete e gli impianti

per il trasporto energetico al fine di assicurare:

 

- la definizione dei criteri e parametri per l’uso delle relative

  risorse essenziali del territorio;

- l’individuazione    di    eventuali  corridoi  infrastrutturali

  derivanti  dalla   programmazione   regionale   e   provinciale

  afferenti  alle   nuove  linee   elettriche,  idonei  anche  al

  risanamento della rete esistente;

- le  prescrizioni e  gli indirizzi  per i comuni derivanti dalla

  programmazione a  livello regionale  e provinciale  da  seguire

  nella redazione  dei Piani Strutturali per il recepimento degli

  obiettivi regionali  e provinciali.  Tali criteri  ed indirizzi

  dovranno tener  conto delle  caratteristiche del  luogo per  un

  razionale ed  integrato  uso  energetico,  secondo  le  diverse

  funzioni esistenti  e previste  dagli strumenti del governo del

  territorio.

 

Gli strumenti  urbanistici comunali  dovranno  tenere  conto  del

sistema delle linee elettriche e dei relativi impianti esistenti,

nonché delle  nuove linee  autorizzate,  evitando  di  collocare

nuovi insediamenti  in ambiti con livelli di esposizione ai campi

elettromagnetici superiori  ai limiti di legge. Dovranno altresì

applicare ulteriori  precauzioni in rapporto alle caratteristiche

relative  al   rischio  di   esposizione   dei   fruitori   degli

insediamenti  previsti   tramite  la  valutazione  degli  effetti

ambientali previsti dall’art. 32 della legge regionale

 

9. Il  complesso dei  parchi, delle riserve naturali e delle aree

protette  di   cui  alla   L.394/91  e  L.R.49/95,  dovrà  essere

individuato e  perimetrato quale  parte integrante del PIT, così

come definito,  per tutto  il territorio regionale, dal Programma

Regionale delle Aree Protette, al fine di:

 

a) predisporre  discipline per gli ambiti territoriali contigui a

   tale sistema;

b) predisporre  discipline e  regolamenti per le aree protette di

   interesse locale (Anpil);

c) concorrere  anche  attraverso  specifiche  interconnessioni  e

   corridoi ecologici alla formazione del sistema regionale;

d) coordinare  la  disciplina  territoriale  con  i  piani  ed  i

   regolamenti dei parchi e delle aree protette;

e) coordinare la disciplina territoriale , per quanto riguarda la

   localizzazione ed  entità dei  divieti di  caccia, con quella

   della pianificazione faunistico venatoria.

 

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