Articolo 28 - Indirizzi

 

1.  Carta delle aree allagate.

I P.S. devono dotarsi di una carta delle aree allagate su base storica per eventi alluvionali a partire dal 1966, come previsto dalla norma n.6 del D.P.C.M. 5 Novembre 1999.

2.  Definizione degli ambiti B nel territorio di pianura.

Per le aree di pianura i P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali superano le misure di salvaguardia di cui all’art. 77 del P.I.T., relative agli ambiti B, mediante verifiche dei corsi d’acqua compresi nell’elenco dell’allegato 5 del P.I.T., che tengano conto anche degli allagamenti dovuti a fenomeni di ristagno delle acque basse. Nei nuovi ambiti B dovranno essere comprese le aree allagabili a seguito di piene con tempi di ritorno duecentennali.

3.   Definizione degli ambiti B nel territorio collinare e montano:

a)  Per le porzioni collinari e montane dei bacini i P.S. e gli strumenti urbanistici comunali superano le salvaguardie di cui al citato art. 77 del P.I.T. individuando nelle aree di fondovalle gli ambiti B definiti con i criteri riportati ai punti successivi.

b) Questo tipo di zonazione non deve essere effettuato valutando l’altezza dell’acqua per piene con tempo di ritorno duecentennali, ma, in maniera più cautelativa, tenendo conto che in aree montane, con pendenze degli alvei molto elevate, la pericolosità delle aree di pertinenza fluviale dipende soprattutto dal trasporto solido e da eventi misti «alluvione-frana» che danno luogo più a colate torrentizie che a piene convenzionali tipiche dei territori di pianura. In particolare all’interno degli ambiti B devono essere distinte le aree allagabili a seguito di eventi ordinari e di eventi eccezionali secondo i seguenti criteri:

b1) Ambiti B per eventi ordinari.

Corrispondono alle aree con pericolosità massima e comprendono gli alvei dei corsi d'acqua e comunque i luoghi in cui l'acqua è arrivata o può arrivare a seguito di piene ordinarie. In queste aree inoltre, a seguito di piene eccezionali, si possono verificare fenomeni di tipo misto "alluvione-frana" in cui, a seguito di temporanee ostruzioni degli alvei, le alluvioni possono essere caratterizzate da portate solide particolarmente elevate. Nella maggioranza dei casi queste pertinenze sono fasce ristrette ai lati dei corsi d'acqua principali che possono divenire più ampie in corrispondenza di confluenze e comunque in tutti i casi in cui il fondovalle si allarga per un qualunque motivo.

b2) Ambiti B per eventi eccezionali

Corrispondono ad aree generalmente poste a quote maggiori rispetto all'alveo, ma in cui non viene esclusa la possibilità che si possano verificare fenomeni di alluvionamenti o fenomeni di tipo misto "alluvione-frana", a seguito di piene eccezionali.

4.   Superamento delle salvaguardie dell’ambito B.

All’interno degli ambiti B ridefiniti come ai precedenti punti 1 e 2, i P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali, in attuazione del comma 4 dell’art. 65 del P.I.T., provvedono:

·      Alla perimetrazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e di progetto che dovranno essere messi in sicurezza; identica perimetrazione dovrà riguardare anche le aree ricadenti nelle classi di pericolosità 3b e 4 come definite al successivo punto 5.

·      Alla individuazione delle aree da destinare ad interventi di regimazione idraulica per la messa in sicurezza delle aree così perimetrate.

5.   Pericolosità idraulica

I P.S. e gli strumenti urbanistici comunali provvedono alla zonazione di pericolosità dell’intero territorio secondo i criteri seguenti o ad essi assimilabili:

 

Classe

Pericolosità

Definizione

1

Irrilevante

Aree collinari e montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni

b) sono in situazione di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori di 2 metri rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

2

Bassa

Aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni

b) sono in situazione di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori di 2 metri rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

3a

Medio-bassa

Aree di fondovalle protette o meno di opere idrauliche per le quali ricorra una sola di queste due condizioni:

a) vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni

b) sono in situazione morfologica sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori di 2 metri rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

3b

Medio-alta

Aree di fondovalle protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le condizioni:

a) vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni

b) sono in situazione morfologica sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori di 2 metri rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

4

Elevata

Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le condizioni:

a) vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni

b) sono in situazione morfologica sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori di 2 metri rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda..

 

6.   Disposizioni per le aree comprese negli ambiti B

      a) Aree di pianura:

a1)  Nuove previsioni.

La realizzazione di interventi in aree di nuova previsione all’interno degli ambiti B ridefiniti con i criteri idraulici è condizionata alla contestuale esecuzione delle opere per la messa in sicurezza degli interventi stessi come indicato al punto 4.

a2)  Patrimonio edilizio esistente.

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente, nelle aree comprese negli ambiti B, fino al compimento delle opere di cui al punto 4, i P.S. e gli altri Strumenti Urbanistici dovranno prevedere una disciplina che definisca gli interventi possibili tenendo conto della necessità di non incrementare il rischio e di non pregiudicare futuri interventi di regimazione idraulica del territorio.

      b) Aree collinari e montane:

b1) Interventi ammessi all’interno degli ambiti B in aree soggette a eventi ordinari:

·      interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio ed alla migliore regimazione del corso d’acqua, approvati dall’Autorità Idraulica competente e tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva;

·      interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o di trasformazione morfologica che prevedano demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché altri interventi sui manufatti esistenti finalizzati a ridurne la vulnerabilità o a migliorare la tutela della pubblica incolumità, purché senza aumento di superficie o di volume, o di aumento del carico urbanistico.

c) Interventi ammessi all’interno degli ambiti B in aree soggette a eventi eccezionali:

Purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica, non concorrano ad incrementare il carico insediativo, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile, oltre a quelli consentiti nelle aree precedenti, sono ammessi anche:

·      gli interventi di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili già previsti dallo strumento urbanistico comunale o da piani provinciali di settore;

·        gli interventi di ristrutturazione edilizia;

·        interventi di adeguamento o ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili;

·        nella verifica delle condizioni di sicurezza idraulica dovrà essere tenuto conto dei fenomeni di colate torrentizie a seguito di fenomeni misti «frana-alluvione».

7.   Disposizioni per le aree inserite nelle classi 3 e 4 di pericolosità idraulica:

Relativamente a queste aree valgono le disposizioni previste dall’art. 80 commi 4 e 5 del P.I.T. Gli strumenti urbanistici comunali a seguito degli studi idraulici previsti dal P.I.T. per queste aree, provvedono a definire gli interventi ammessi nelle singole classi di pericolosità.

8.  Disposizioni per la riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale:

a)              Per l’intero territorio provinciale la realizzazione  di nuovi edifici deve  garantire il mantenimento  di una superficie di almeno il 25% della superficie fondiaria, che consenta l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche.

b)             Spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale e meccanizzata devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano  l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. La prescrizione non si attua per motivi di sicurezza e per tutela storico-ambientale. Tra i motivi di sicurezza rientrano le esigenze statiche in relazione a carichi stradali gravosi ed in rapporto alle caratteristiche geotecniche dei terreni.

c)              Il convogliamento delle acque piovane in corsi d’acqua superficiali e nella rete fognaria deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile a quote inferiori e salvo diritti di terzi.

 

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