Articolo 47 - Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola

 

1.        Le zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola, costituiscono l’ambito di applicazione della L.R. 64/95. Tali zone sono individuate dai P.S. e dagli altri strumenti urbanistici comunali, applicando le prescrizioni di cui all’art. 23, comma 5 del P.I.T. e sulla base delle indicazioni contenute nella tavola P05 e nei seguenti commi.

2.        Sono di norma da considerarsi aree a prevalente funzione agricola, le aree comprese nei seguenti ambiti di paesaggio:

·        le aree silvo-pastorali ed agricolo forestali della Montagna;

·        le aree dell’alta collina e dei crinali del Montalbano a prevalenza di bosco;

·        le aree della collina arborata;

·        le aree di pianura dell’agricoltura promiscua;

·        le aree della bonifica storica della Valdinievole.

3.        Sono di norma da considerarsi aree ad esclusiva funzione agricola, le aree comprese nei seguenti ambiti di paesaggio:

·        le aree della pianura pistoiese ad agricoltura specializzata vivaistico ornamentale;

·        le aree della pianura della Valdinievole ad agricoltura specializzata floricola.

4.        I Comuni possono, con adeguata motivazione, anche in riferimento a quanto disposto dalla D.G.R.T. del 8 Ottobre 2001 n.1093, e previa valutazione della struttura aziendale, delle capacità produttive del suolo, delle caratteristiche del paesaggio, delle limitazioni agli usi agricoli o al contrario dei progetti di infrastrutturazione agricola del territorio, specificare e modificare le perimetrazioni delle zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola rispetto a quanto indicato ai precedenti commi.

5.        Sono individuate, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 della L.R. 64/95, le aree relative agli ambiti di paesaggio delle aree agro-forestali della Montagna Pistoiese e le alte colline pistoiesi e della Valdinievole a prevalenza di bosco.

 

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