Art. 23

Gli insediamenti rurali e la disciplina delle zone a prevalente o

esclusiva funzione agricola

 

1.  Le   zone  a   prevalente  o   esclusiva  funzione   agricola

costituiscono, in  tutto il  territorio  regionale,  l’ambito  di

applicazione   della   Legge   regionale   n.64   del   1995   La

pianificazione di  livello provinciale  e comunale conseguente al

Piano  di  indirizzo  Territoriale  regionale  deve  cogliere  le

specifiche realtà ed esigenze locali e garantire una dettagliata

disciplina  idonea   a  valorizzare  e  sostenere  le  realtà  e

potenzialità produttive ed ambientali del territorio rurale.

 

2. Le  zone a  prevalente  o  esclusiva  funzione  agricola  sono

individuate dal  Piano di  indirizzo territoriale  in conformità

con il regolamento d’attuazione della legge regionale 64/95.

3. Le  province ed i comuni, per quanto di competenza, provvedono

all’individuazione   delle    zone   agricole    attraverso    il

riconoscimento:

 

a) delle  caratteristiche del territorio in cui siano evidenziate

   le diverse limitazioni di ordine fisico ad un remunerativo uso

   agricolo;

b) dei   suoli    a  maggiore  produttività  e  significatività

   economica e produttiva anche allo stato potenziale da tutelare

   rispetto a trasformazioni radicali;

c)  delle  strutture  ed  infrastrutture  agricole  di  rilevante

   interesse  capaci  di  connotare  la  realtà  produttiva  del

   territorio  con   riferimento  particolare   ai   sistemi   di

   irrigazione, della  viabilità  rurale,  dell’elettrificazione

   rurale ed  alla presenza  di  centri  di  commercializzazione,

   promozione, trasformazione dei prodotti agricoli;

d) della    caratterizzazione    della  struttura  produttiva  in

   riferimento:  alle   dimensioni   aziendali   prevalenti   e/o

   significative, alla  tipologia degli addetti, al reddito lordo

   standard  per   unità  di   lavoro  agricolo,  alla  densità

   territoriale dei  residenti, alla  loro  distanza  dai  centri

   urbani;

e) delle   colture    effettivamente  praticate  tramite  lettura

   dell’uso reale del suolo.

 

4. Il  PIT,  in  conformità  con  il  regolamento  d’attuazione,

stabilisce  che  l’ambito  generale  delle  zone  agricole  venga

articolato in  sottozone in  relazione alla funzione agricola, di

carattere  esclusivo   o  prevalente,   ed   in   rapporto   alla

caratterizzazione  sociale,   ambientale  e  paesaggistica  degli

ambiti territoriali interessati.

 

5. Ai  fini  dell’individuazione  delle  zone  con  prevalente  o

esclusiva funzione agricola i piani territoriali di coordinamento

si conformano alle seguenti prescrizioni:

 

a) l’ambito  complessivo di  applicazione della  legge n.  64 del

   1995 è  normalmente costituito dall’intero territorio rurale.

   Sono comunque escluse:

 

   - le  zone urbanizzate  o da urbanizzare secondo le previsioni

     degli  strumenti   urbanistici   attuativi   e   dei   piani

     strutturali approvati;

   - le  zone destinate  ad infrastrutture  o ad  attrezzature di

     interesse  generale  al  servizio  delle  zone  urbanizzate,

     individuate dagli atti richiamati nel quadro conoscitivo del

     PIT di  cui all’art.  2, ovvero dalle prescrizioni di cui al

     presente titolo;

   - le  aree protette soggette alla disciplina speciale delle L.

     n. 394 del 1991 ed alla L.R. n. 49 del 1995;

   - le  zone  a  prevalente  interesse  ambientale  destinate  a

     gestione  speciale   definita  dagli  strumenti  urbanistici

     comunali, ove  sono comunque  da disciplinare  le  attività

     esistenti favorendo quelle rurali;

 

b) le  zone ad  esclusiva funzione  agricola ,  che il PIT assume

   come  risorsa   essenziale  del   territorio  limitata  e  non

   riproducibile, sono di norma corrispondenti a:

 

   - le  aree di  elevato pregio  a fini  di produzione agricola,

     anche   potenziale,   per   le   peculiari   caratteristiche

     pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo

     e/o per  la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o

     sistemazioni territoriali;

   - le  aree la  cui esclusività  della  funzione  agricola  è

     determinata  dalla   legislazione  vigente  con  particolare

     riferimento ai  beni di  uso civico, alle tipologie dei beni

     di uso  civico su  terre private  e dei demani civici, anche

     derivanti da  liquidazione e  scorporo  di  diritti  di  uso

     civico gravanti su terre private.

 

6. I  Piani territoriali  di coordinamento provinciali contengono

indirizzi in  merito all’assetto  normativo e programmatico delle

zone con prevalente o esclusiva funzione agricola per assicurare:

 

a) il  coordinamento sovracomunale  per territori che non trovano

   soluzione  di   continuità     sensibili   variazioni   di

   connotazioni ambientali e produttive in coincidenza dei limiti

   amministrativi;

b) una omogeneità di trattazione sia riguardo agli indirizzi per

   la individuazione  delle zone con prevalente funzione agricola

   a carico  dei Comuni,  che rispetto  ai contenuti  di tutela e

   valorizzazione ambientale dei programmi aziendali a carico dei

   privati;

c) il  raccordo tra la pianificazione territoriale per il governo

   del   territorio    e   la   pianificazione,   programmazione,

   progettazione del  settore agro-silvo-pastorale  nelle materie

   delegate attinenti  in particolare ai settori dell’agricoltura

   e  foreste,   della  caccia   e  pesca,   della   bonifica   e

   dell’irrigazione.

 

7.  La   disciplina  dei   Piani  territoriali  di  coordinamento

provinciali e  dei Piani  strutturali  comunali  dovrà,  inoltre

assicurare:

a) le  opportune  differenziazioni  normative  in  rapporto  alle

   specifiche caratteristiche  e potenzialità  produttive agro -

   silvo - pastorali del territorio;

b) il sostegno del sistema produttivo aziendale per le funzioni e

   tipologie  produttive   significative  in   riferimento   alle

   attività agricole ed a quelle connesse;

c) la  valorizzazione del  ruolo  di  presidio  ambientale  delle

   aziende agricole  con particolare  riferimento  alle  zone  di

   maggior  pregio   ambientale  e   di  più  basso  livello  di

   produttività;

d) la  strutturazione ed  infrastrutturazione del  territorio  in

   dipendenza delle  caratteristiche produttive  ed ambientali da

   valorizzare.

 

8. Gli  aspetti ambientali  specialmente connessi con le funzioni

di presidio  effettivamente o  potenzialmente assolte  dal  mondo

agricolo sono  sviluppati,  nella  pianificazione  provinciale  e

comunale, in  riferimento  al  quadro  conoscitivo  regionale  in

termini di  perimetrazione e  caratterizzazione  con  particolare

riferimento a:

 

a)  il   sistema  delle  aree  protette  già  individuate  dalla

   pianificazione paesistica ed ambientale di cui alla DCR n. 296

   del 1988 e successive modificazioni;

b) i sistemi di paesaggio;

c) i    sistemi  di  aree  di  particolare  interesse  ambientale

   derivanti dall’applicazione di direttive comunitarie.

d) le  risorse ambientali  specificamente tutelate  da altri atti

   regionali.

 

9. Ulteriori  approfondimenti di  livello  provinciale  e  locale

dovranno specificare:

 

a) le sistemazioni del suolo derivanti dalla bonifica integrale e

   montana;

b) i  beni di cui alla L.431 del 1985 con particolare riferimento

   ai boschi,  gli usi  civici; la  fascia costiera;  gli assetti

   fluviali e lacuali; le montagne oltre i 1200 m. s.l.m.;

c) le  aree vincolate  con atto  amministrativo  ai  sensi  della

   L.1497 del  1939 e  le aree  di cui al vincolo archeologico l.

   1089/1939;

d) le  aree soggette  a fenomeni  di forte  erosione, franosità,

   dissesto  o   potenzialmente   problematiche   per   pendenza,

   sistemazioni  del  suolo  e  le  sistemazioni  agrarie  aventi

   rilevanza  paesaggistica   e  per  la  difesa  del  suolo  con

   particolare riferimento alle zone terrazzate o ciglionate;

e) lo  stato di  degrado paesaggistico  ed ambientale  così come

   definito all’art.32;

f) l’articolazione  dei sistemi  e dei sottosistemi di paesaggio,

   già individuati  nel quadro conoscitivo del PIT, in unità di

   paesaggio aventi caratteristiche agro - ambientali omogenee.

 

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