Articolo 52 - Applicazione della L.R. 64/95

 

1. Nelle zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola, per la determinazione degli interventi ammissibili, nelle aree e sui manufatti edilizi i Comuni applicano la L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni nel rispetto delle presenti Norme ed in particolare dell’allegato 2 e di quanto stabilito e disposto dall’art. 47 delle presenti norme.

 

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