Art. 18

Disposizioni generali

 

1. Il  PIT articola  la tipologia  delle  risorse  relative  alla

cittą  ed   agli  insediamenti   urbani   in   centri   antichi,

insediamenti urbani  prevalentemente residenziali ed insediamenti

urbani prevalentemente  produttivi, ed assume di conseguenza, per

il perseguimento  degli obiettivi  definiti  al  Titolo  III,  le

prescrizioni generali di cui alla presente sezione.

 

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