D.C.R.T. del 25 Gennaio 2000 - N°12 
Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale - Art. 7 - L. R. 16 Gennaio 1995, n. 5

(Pubbl. B.U.R.T. del 08/03/2000 – N°10)

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Vista la  L.R. 16  gennaio 1995  n.5  "Norme  per  il  governo  del territorio";

 

Visto in particolare l’art. 7 che detta norme per la formazione e l’approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.);

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.627 del 20 maggio 1996 con la quale è stato approvato il documento preliminare del P.I.T.;

 

Viste le conferenze di programmazione convocate dalle Province;

 

Dato atto  che il  Consiglio Regionale,  d’intesa con  la  Giunta regionale e  con la  partecipazione delle Province, ha svolto in data 6  febbraio 1997  la conferenza di programmazione conclusiva di cui al comma 3 dell’art. 7 della L.R. 5/95;

 

Visti  gli   esiti  esiti   della  conferenza  di  programmazione conclusiva di  cui al  terzo e  quinto comma  dell’art.7 della L.R.5/95 e le proposte e osservazioni formulate dalle Province;

 

Visto il  comma 6  del suddetto art. 7 secondo il quale il P.I.T. è approvato  dal Consiglio Regionale sentito il Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art. 15 della L.R. 5/95;

 

Considerato che il Comitato Tecnico Scientifico si è espresso in data 15  febbraio 1999  predisponendo in  merito una relazione di valutazione del  P.I.T.  nonché  specifiche  osservazioni  sulla normativa tecnica;

 

Considerato altresì  che sono  pervenute ulteriori  richieste di modifica ed  integrazione del  P.I.T. da  parte  di  Istituzioni, Associazioni, Università, Strutture Regionali, etc.;

 

Vista la  decisione n.56 del 26/4/1999 della Giunta Regionale che approva le integrazioni e modifiche del testo normativo del P.I.T a seguito  della valutazione  delle osservazioni  e richieste  di modifica  e   integrazione   pervenute   dal   Comitato   Tecnico Scientifico, dalle Province e da altri soggetti;

 

DELIBERA

 

1 -  di approvare  il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) di cui  all’Allegato   A),  parte  integrante  e  sostanziale  della presente deliberazione;

 

2  -  di  esprimersi  in  merito  alle  osservazioni  e  proposte presentate dalle  Province e  dal Comitato  Tecnico  Scientifico secondo quanto  espresso dalla  Giunta Regionale con decisione n.56 del 26/4/1999, citata in premessa.

 

Il presente  provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i, della L.R. 15 marzo 1996,  n.18 ed è esecutivo dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7, sesto comma, della L.R. 5/95.

 

IL CONSIGLIO APPROVA

 

Con la maggioranza prevista dall’art. 15 dello Statuto.



 

Allegato A – PIANO D’INDIRIZZO TERRITORIALE

 

Art. 1      -  Relazioni tra  quadro  conoscitivo,  obiettivi  ed azioni di  governo del  territorio. Efficacia  del Piano di Indirizzo Territoriale

 

TITOLO I    -  QUADRO CONOSCITIVO

 

Art. 2      -  Definizione del quadro conoscitivo

Art. 3      -  Aggiornamento del quadro conoscitivo

 

TITOLO II   -  IDENTIFICAZIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI E TENDENZE ALLA TRASFORMAZIONE

 

Art. 4      -  Impostazione   sistematica    del   governo    del territorio

Art. 5      -  Sistemi territoriali di programma

Art. 6      -  Sistemi territoriali locali

Art. 7      -  Sistemi territoriali funzionali

Art. 8      -  I Sistemi  territoriali funzionali  e le politiche  di settore

Art. 9      -  Tendenze alla trasformazione

 

TITOLO III  -  DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI ED OPERATIVI

 

Art. 10     -  Le finalità generali

Art. 11     -  Obiettivi  generali  ed  operativi  relativi  alle città ed agli insediamenti urbani

Art. 12     -  Obiettivi  generali   ed  operativi   relativi  al territorio rurale

Art. 13     -  Obiettivi generali ed operativi relativi alla rete delle  infrastrutture   per  la  mobilità  e  per l’energia.

 

TITOLO IV   -  LE INVARIANTI STRUTTURALI

 

Art. 14     -  Definizione delle invarianti strutturali

Art. 15     -  Le invarianti stradali relative alle città e agli insediamenti urbani

Art. 16     -  Invarianti  strutturali   relative  al  territorio  rurale

Art. 17     -  Invarianti   strutturali    della    rete    delle  infrastrutture per la mobilità.

 

TITOLO V    -  LA DISCIPLINA DEL PIT

Capo I      -  Prescrizioni  generali   relative  alle  tipologie  delle risorse

Sezione I   -  Le città e gli insediamenti urbani

 

Art. 18     -  Disposizioni generali

Art. 19     -  Centri antichi

Art. 20     -  Insediamenti prevalentemente residenziali

Art. 21     -  Insediamenti prevalentemente produttivi

Art. 22     -  I sistemi territoriali funzionali

 

Sezione II  -  Il territorio rurale

 

Art. 23     -  Gli insediamenti rurali e la disciplina delle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola

Art. 24     -  La caratterizzazione economico-agraria del territorio

Art. 25     -  Aree ad  economia agricola  debole  contigue  agli  aggregati urbani

Art. 26     -  Aree  ad   economia  agricola  debole  determinata  dall’influenza urbana

Art. 27     -  Aree marginali ad economia debole

Art. 28     -  Aree ad agricoltura sviluppata estensiva

Art. 29     -  Aree ad agricoltura intensiva o specializzata

Art. 30     -  Assetti agrari

Art. 31     -  Le risorse agro - ambientali

Art. 32     -  Il degrado del territorio rurale

Art. 33     -  La difesa del suolo

 

Sezione III -  La rete delle infrastrutture per la mobilità

 

Art. 34     -  Disposizioni generali

Art. 35     -  Infrastrutture lineari

Art. 36     -  Infrastrutture puntuali

Art. 37     -  La rete  infrastrutturale di  supporto ai  sistemi locali

Art. 38     -  Le aree ferroviarie

 

Capo II     -  Le Quattro Toscane

Sezione I   -  La Toscana dell’Appennino

 

Art. 39     -  Generalità

Art. 40     -  Atti regionali di riferimento

Art. 41     -  Gli obiettivi  relativi al sistema territoriale di  programma della Toscana dell’Appennino

Art. 42     -  Prescrizioni   relative    alla   città   e   gli  insediamenti urbani

Art. 43     -  Prescrizioni relative al territorio rurale

Art. 44     -  Prescrizioni  relative  alla  rete  delle infrastrutture per la mobilità

Art. 45     -  I sistemi funzionali e delle relazioni

 

Sezione II  -  La Toscana dell’Arno

 

Art. 46     -  Generalità

Art. 47     -  Atti regionali di riferimento

Art. 48     -  Obiettivi  relativi  al  sistema  territoriale  di  programma della Toscana dell’Arno.

Art. 49     -  Prescrizioni relative agli insediamenti

Art. 50     -  Prescrizioni relative alla rete delle infrastrutture per la mobilità

Art. 51     -  Prescrizioni relative al territorio rurale

 

Sezione III -  La Toscana della Costa e dell’Arcipelago

 

Art. 52     -  Generalità

Art. 53     -  Atti regionali di riferimento

Art. 54     -  Obiettivi generali  del  sistema  territoriale  di programma.  La Toscana della  costa  e  dell’arcipelago

Art. 55     -  Prescrizioni   relative   alle   città   e   agli  insediamenti urbani

Art. 56     -  Prescrizioni relative al territorio rurale

Art. 57     -  Prescrizioni  relative  alla rete delle infrastrutture per la mobilità.

 

Sezione IV  -  La Toscana interna e meridionale

 

Art. 58     -  Generalità

Art. 59     -  Atti regionali di riferimento

Art. 60     -  Obiettivi  relativi  al  sistema  territoriale  di programma della Toscana interna e meridionale

Art. 61     -  Prescrizioni relative al territorio rurale

Art. 62     -  Prescrizioni relative agli insediamenti urbani

Art. 63     -  Prescrizioni relative alla rete delle infrastrutture per la mobilità

 

TITOLO VI   -  L’AVVIO DELLA GESTIONE DEL PIT

Capo I      -  La revisione degli atti del Q.R.C.T.

 

Art. 64     -  Conferma, modifica ed integrazione  degli atti di Q.R.C.T.

Art. 65     -  DCR n. 230 del 1994 Difesa   dai   fenomeni alluvionali

Art. 66     -  DCR n. 212 del 1990 e DGR n. 1496 del 1990 Schema Strutturale  dell’Area   Metropolitana  Firenze - Prato - Pistoia

Art. 67     -  DCR n. 254 del 1989 Piano Regionale integrato dei trasporti

Art. 68     -  DCR n. 497 del 1994 Destinazione  delle  aree ferroviarie

Art. 69     -  DCR n. 47  del 1990 Disciplina  dell’uso  della fascia costiera

Art. 70     -  DCR n. 296 del 1988 Adempimenti di cui all’art. 1bis della L. n. 431 del 1985

 

Capo II     -  Gli strumenti per la gestione del PIT

 

Art. 71     -  L’osservatorio sulla pianificazione

Art. 72     -  Il  Sistema   informativo  territoriale per la pianificazione territoriale.

 

TITOLO VII  -  MISURE DI SALVAGUARDIA

 

Art. 73     -  Generalità

 

Capo I      -  Misure di  salvaguardia per la difesa dai fenomeni alluvionali

 

Art. 74     -  Rapporti con gli strumenti urbanistici comunali

Art. 75     -  Salvaguardie per l’ambito A1

Art. 76     -  Salvaguardie per l’ambito A2

Art. 77     -  Salvaguardie per l’ambito B

Art. 78     -  Riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale

Art. 79     -  Disposizioni attuative delle salvaguardie

 

Capo II     -  Misure  salvaguardia  relative  alla  "Difesa  del  suolo" DCR 94 del 1985 e DGR n. 304 del 1996

 

Art. 80     -  Classi di pericolosità.

 

Capo III    -  Salvaguardie dei  beni paesistici  ed ambientali e delle risorse della fascia costiera

 

Art. 81     -  La salvaguardia dei beni paesistici ed ambientali.

Art. 82     -  La  salvaguardia   delle  risorse   della   fascia  costiera

 

TITOLO VIII -  NORME FINALI

 

Art. 83     -  Disposizioni finali