Art. 28

Aree ad agricoltura sviluppata estensiva

 

1. Le  aree ad  agricoltura sviluppata estensiva sono quelle che,

indipendentemente dalla  loro collocazione geografica rispetto al

sistema  insediativo  e  infrastrutturale  regionale,  presentano

un’economia  agricola   sviluppata  con  prevalente  presenza  di

colture estensive.  Anche in  tale aree  le  attività  agricole,

oltre al ruolo più immediato di carattere economico, svolgono un

ruolo positivo  di connotazione  e  conservazione  del  paesaggio

rurale nei  suoi molteplici  aspetti, assolvendo  quindi anche  a

funzioni di carattere sociale, culturale e del tempo libero.

 

2. In  alcune situazioni,  comunque, la  prosecuzione  di  alcune

pratiche colturali  adottate può  causare un impoverimento delle

risorse ambientali  e paesaggistiche;  determinato principalmente

dalla semplificazione  della  rete  scolante,  dall’insufficienza

delle  tecniche   di  conservazione  del  suolo,  alla  quale  è

collegata  anche  la  possibilità  di  dilavamento  di  sostanze

inquinanti  verso   corpi  idrici   superficiali,  nonché  dalla

rarefazione della  vegetazione non  colturale e in generale della

dotazione naturalistica.

 

3. Le condizioni alla base dello sviluppo dell’attività agricola

in queste aree devono essere tutelate e rafforzate. Attraverso le

politiche di  settore, in  connessione con  la  disciplina  degli

assetti  idrogeologici,   deve  essere   inoltre   sostenuta   ed

incentivata   l’adozione   di   pratiche   colturali   pienamente

compatibili con  l’ambiente, evitando la perdita di funzionalità

della rete dei presidi idraulici.

 

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