Art. 31

Le risorse agro - ambientali

 

1. Su  tutto l’ambito di applicazione della L.R. n. 64 del 1995, il

PIT prescrive  che gli  strumenti per  il governo  del territorio

dovranno  assicurare,   la  salvaguardia  delle  risorse  agro  -

ambientali  che   costituiscono   caratterizzazione   strutturale

dell’ambiente e  del paesaggio  toscano ed  elementi fondamentali

per il  sistema produttivo,  secondo le  specificazioni di cui ai

successivi commi.

2.  L’analisi  relativa  alla  risorsa  suolo  e  la  conseguente

normativa di  tutela, anche  ai fini  dell’individuazione di aree

aventi connotazione  di ecosistemi  di particolare o di esclusiva

rilevanza ambientale,  va effettuata evidenziando e disciplinando

le seguenti due tipologie:

 

a) suoli di prima qualità. Sono suoli la cui conservazione è da

   ritenersi  strategica,   in   quanto   presentano   un’elevata

   potenzialità   d’uso    per    particolari    caratteristiche

   morfologiche, pedologiche di posizione geografica, la presenza

   di colture di pregio;

b) terreni   con  particolari  sistemazioni  agrarie.  Sono  quei

   terreni in cui è particolarmente significativa, ai fini della

   conservazione del  suolo, la  presenza di sistemazioni agrarie

   quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti.

 

3.  La   risorsa  idrica  ai  fini  agro-ambientali  deve  essere

considerata per  gli aspetti  che riguardano  sia l’esistenza  di

opere e  infrastrutture connesse  con la produzione agricola, sia

la  possibilità   di  una   loro  potenziale  realizzazione.  In

particolare gli  strumenti per il governo del territorio dovranno

individuare e tutelare:

 

a)  schemi  irrigui  che  corrispondono  ai  terreni  serviti  da

   impianti di  distribuzione di  acque irrigue  consortili  già

   realizzati o di imminente realizzazione;

b) siti   d’invaso    potenziali,  dove  sia  stata  valutata  la

   fattibilità tecnica  di un  invaso. Tali  localizzazioni,  in

   quanto costituenti  una risorsa  geografica limitata, dovranno

   essere tutelate per garantire la possibilità di realizzazione

   futura anche  a prescindere  da  valutazioni  di  fattibilità

   economica attuali;

c) terreni  soggetti a  bonifica idraulica,  nei quali occorrerà

   assicurare  il   necessario   raccordo   tra   le   previsioni

   urbanistiche e  le necessità  di efficienza  del  sistema  di

   bonifica idraulica;

d) programmi    di  raccolta  e  riutilizzo  delle  acque  reflue

   depurate.

 

4. La  dotazione complessiva  delle  superfici  boscate,  la  cui

consistenza  e   localizzazione   deve   risultare   dal   quadro

conoscitivo  allegato   agli  strumenti   per  il   governo   del

territorio, deve  essere tutelata e valorizzata secondo i criteri

che seguono:

 

a) l’individuazione  dei boschi  sarà corredata  dalle peculiari

   caratteristiche  naturalistiche   o  produttive.   Per  quanto

   riguarda la  vegetazione non colturale, è utilizzata di norma

   l’analisi delle  altre formazioni  forestali, quali arbusteti,

   cespuglieti, gariga,  le aree  a  vegetazione  palustre  e  la

   dotazione di  siepi, frangivento  e altre  formazioni vegetali

   lineari non  colturali; nelle  aree boscate  è consentita  la

   realizzazione della viabilità di servizio ai fini produttivi;

b) la   tutela  delle  superfici  boscate  anche  ai  fini  della

   prevenzione dei danni da incendio  effettuando una valutazione

   delle previsioni  di nuovi insediamenti in prossimità di tali

   superfici. Di  norma, deve essere esclusa la realizzazione, in

   vicinanza dei  boschi, di insediamenti abitativi e produttivi,

   di discariche  e di  ogni altra  struttura  che  possa  recare

   rischio d’incendio.  In ogni  caso, ove  tali  insediamenti  e

   strutture ricadano  a meno  di 100  metri dai boschi, dovranno

   essere previste  specifiche norme  finalizzate alla  riduzione

   del rischio  d’incendi boschivi  oltre che  a  garanzia  della

   pubblica incolumità.  Tali norme, articolate sulla base delle

   diverse caratteristiche  dei  boschi,  dovranno  prevedere  in

   particolare:  l’approntamento   di  presidi   antincendio;  la

   creazione  di   fasce  d’isolamento   prive   di   vegetazione

   infiammabile; la  ripulitura del  sottobosco ed altre forme di

   manutenzione  quali   i  diradamenti   del   soprassuolo,   la

   spalcatura di  conifere ed altri eventuali interventi. Sono da

   considerarsi  prescrittivi   gli  impianti   e   le   relative

   localizzazioni  previsti   nel  Piano   operativo  pluriennale

   approvato con  deliberazione del  Consiglio regionale n.253/97

   ai sensi della L.R. n. 73 /96;

c) le   operazioni    comportanti  interventi  sulla  vegetazione

   esistente e  sul sottobosco saranno possibili solo nel caso in

   cui  la   vegetazione  erbacea   e  arbustiva   non   presenti

   particolare rilevanza  dal punto  di vista  naturalistico.  In

   questo caso  sarà quindi  da valutare  la fattibilità  degli

   interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, ai sensi

   dell’art, 32 della legge regionale.

 

5. La  fauna selvatica,  sia migratoria  che  stanziale,  è  una

risorsa  da  tutelare  anche  tramite  appropriate  scelte  della

pianificazione per  il governo  del  territorio.  In  particolare

occorrerà individuare  e disciplinare  gli habitat significativi

per la  tutela della  risorsa  (sosta,  nidificazione,  ecc.)  ed

evitare  usi  del  territorio  impropri.  Particolare  attenzione

richiederanno le  aree individuate dai piani faunistici approvati

ai  sensi   della  legislazione  di  settore  come  le  "oasi  di

protezione".  In   queste  aree   non   sono   comunque   ammesse

trasformazioni  territoriali  di  tipo  urbano  per  insediamenti

residenziali, industriali o simili.

 

6.  Nel  contesto  del  paesaggio,  la  qualità  del  patrimonio

edilizio rurale  e dei  manufatti rurali  in genere rappresentano

una specifica risorsa del territorio. La quantità del patrimonio

disponibile  costituisce,   inoltre,  un  ulteriore  elemento  di

potenzialità di sviluppo economico. Talvolta, in particolare nei

territori   marginali,    questo   patrimonio    è    largamente

sottoutilizzato o  in stato  di abbandono. In questo contesto, il

quadro conoscitivo  degli strumenti per il governo del territorio

analizza quantità,  qualità  e  disponibilità  del  patrimonio

edilizio presente  in case  sparse e nuclei rurali. Gli strumenti

urbanistici  comunali   disciplinano  la   trasformabilità   del

paesaggio rurale  e del patrimonio edilizio esistente assicurando

il  mantenimento   e  la   manutenzione   delle   caratteristiche

architettoniche degli  edifici di  pregio come  pure degli  altri

manufatti presenti  nel  territorio  rurale  costituenti  memoria

storica.  Il   quadro  conoscitivo  degli  strumenti  urbanistici

comunali riporta il censimento delle costruzioni di pregio le cui

trasformazioni  saranno   disciplinate  tramite   il  regolamento

urbanistico comunale.

 

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