Art. 43

Prescrizioni relative al territorio rurale

 

1.  Gli  strumenti  del  governo  del  territorio  provvedono  ad

attivare discipline al fine:

 

a) dello  sviluppo sinergico  delle attività  agricole integrate

   con le  attività turisriche,  potenziando il turismo rurale e

   l’agriturismo e incentivando, attraverso adeguate attrezzature

   e servizi,  il turismo  ecologico e  naturalistico, il turismo

   escursionistico estivo ed invernale;

b) dell’individuazione  ed attivazione  di percorsi  turistico  -

   escursionistici  legati   alle  aziende   agricole   ed   alla

   coltivazione  dei   fondi,  al   fine  del  recupero  e  della

   valorizzazione della maglia viaria dei percorsi rurali.

 

2. Rispetto  alla classificazione del territorio di cui al capo I

del presente titolo in funzione della caratterizzazione economico

- agraria  del territorio  stesso, gli  strumenti urbanistici dei

Comuni definiscono  e specificano,  nell’ambito  di  applicazione

della L.R.  n. 64  del 1995,  le azioni  previste per  la tipologia

relativa alle "Aree marginali ad economia debole" attraverso:

 

a) l’individuazione  e la  classificazione delle  risorse boscate

   che dovranno  essere soggette  a piani  di gestione ai fini di

   garantire  la   stabilità  dei   versanti  e   la   sicurezza

   idrogeologica degli insediamenti;

b) l’individuazione  e la classificazione del patrimonio edilizio

   rurale ai  fini del recupero e della riutilizzazione anche per

   le  attività  connesse  all’agricoltura  od  integrative  del

   reddito delle aziende.

 

3. Gli  strumenti di pianificazione territoriale delle Province e

dei Comuni  disciplineranno  il  territorio  e  gli  insediamenti

rurali attivando  misure  di  salvaguardia  delle  unità  minime

aziendali e delle superfici agrarie utilizzate (S.A.U.).

 

4.  Gli   strumenti  di  governo  del  territorio  definiscono  e

disciplinano inoltre:

 

a) le  azioni  rivolte  all’individuazione  e  realizzazione  dei

   parchi e delle aree naturali protette di cui alla L.R. 49 del 95

   e  delle   attività  di   servizio  connesse  anche  ai  fini

   dell’incentivazione delle  attività turistiche  ecologiche  e

   naturalistiche:

 

b) le  aree limitrofe  ai parchi  ed alle  aree naturali protette

   coordinando gli obiettivi ai fini di garantire sinergia tra le

   azioni settoriali di sviluppo dei parchi e delle aree naturali

   protette  stesse   e  le   tendenze  alla  trasformazione  dei

   territori limitrofi;  spetta agli  strumenti  di  governo  del

   territorio interessati dalle aree di limitrofe del parco delle

   foreste casentinesi  predisporre una  disciplina  territoriale

   per dette aree secondo gli indirizzi sopra riportati.

 

5. Spetta  alla Provincia  e ai Comuni interessati sviluppare una

rete di  percorsi escursionistici  attrezzati in  sintonia con  i

principali percorsi  già individuati  e realizzati,  recuperando

sentieri, strade forestali quale rete di collegamenti tra le aree

verdi  e   le  risorse  naturali  come  il  Parco  delle  Foreste

Casentinesi, le  foreste  dell’Acquerino,  il  parco  delle  Alpi

Apuane.

 

6. Rispetto al comprensorio sciistico dell’Appennino Pistoiese il

PIT assume  quale riferimento  territoriale il  Piano delle  Aree

Sciistiche predisposto  dalla Provincia  di Pistoia in attuazione

della Legge  Regionale 93  del 1993  e delle  relative direttive,

comprese le  previsioni di  riassetto, consolidamento  e sviluppo

del comparto  pistoiese, in sinergia con il versante emiliano. Il

PIT   prevede   quindi   il   potenziamento   dell’accessibilità

attraverso i  mezzi pubblici  alle aree sciistiche, rafforzando e

migliorando la  rete  infrastrutturale  di  accesso,  nonché  le

infrastrutture  di   interscambio.  I   piani   territoriali   di

coordinamento delle  Province interessate  definiranno il sistema

infrastrutturale per l’accessibilità alla montagna.

 

7. La  Regione rispetto  al parco delle Alpi Apuane approfondisce

il rapporto  con il comprensorio di escavazione che sarà oggetto

del prossimo  Piano Regionale  delle Attività  Estrattive per le

pietre ornamentali.  Il parco dovrà comunque rafforzare il ruolo

di promozione della funzione ambientale della Garfagnana, nonché

degli altri  ambiti territoriali  interessati attraverso  il già

ricordato potenziamento  degli  itinerari  e  delle  attrezzature

escursionistiche, il  miglioramento  ed  il  potenziamento  delle

attività ricettive,  promuovendo anche  attrezzature a  servizio

del turismo  rurale e  dell’agriturismo, nonché la promozione di

servizi per  la  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  ed

artigianali.  Andranno  comunque  completati  gli  interventi  di

risistemazione territoriale  ed  ambientale  delle  aree  colpite

dagli eventi alluvionali.

 

8. Gli  strumenti di  governo del  territorio in  relazione anche

all’avvio della  realizzazione del parco ludico di Fantalandia ed

al fine  della promozione  turistica della  Lunigiana,  prevedono

specifiche attività  ed attrezzature  di servizio, la promozione

di itinerari storico - artistici integrativi, in collegamento con

il parco  delle Apuane,  realizzati al  fine del recupero e della

riqualificazione  e  valorizzazione  degli  insediamenti  locali,

prioritariamente   utilizzando    i    nuclei    abbandonati    o

sottoutilizzati .

 

9.  La   Regione   provvede   al   definitivo   completamento   e

potenziamento della linea pontremolese, riutilizzando i tracciati

esistenti che verranno dismessi anche ai fini della realizzazione

di itinerari turistici ambientalmente qualificati.

 

INDICE