Art. 51

Prescrizioni relative al territorio rurale

 

1. Relativamente  al territorio rurale della Toscana dell’Arno il

Piano di  indirizzo  territoriale  assume  nel  loro  insieme  le

prescrizioni generali  contenute nella  sezione II del capo I, in

quanto  nel   sistema  territoriale   si  riconoscono   tutte  le

situazioni presenti  nel territorio  della regione in particolare

gli  strumenti  per  il  governo  del  territorio  definiscono  e

specificano, nell’ambito  di applicazione  della L.R.  64/1995,  le

azioni previste  per la  tipologia relativa alle "Aree di frangia

ad economia  agricola debole" e alle "Aree di influenza urbana ad

economia agricola  debole, compresa  l’individuazione  di  ambiti

territoriali adeguati  per la costituzione di aree boscate e reti

ecologiche previste dal Piano di Sviluppo Rurale regionale.

 

2. In  particolare si prescrive di salvaguardare gli spazi liberi

tra  gli   insediamenti  ed  i  principali  corsi  d’acqua  fermo

restando, gli  obblighi previsti  per  gli  altri  corsi  d’acqua

all’art. 65 ed agli artt. 74, 75, 76, 77, 78 e 79.

 

3. Si prescrive la predisposizione di specifiche discipline delle

aree di  degrado sulle  quali intervenire  mediante previsioni di

riqualificazione ambientale  e di  ripristino  dei  paesaggi  del

territorio  rurale   in  generale  e  di  paesaggi  fluviali,  in

particolare individuando aree protette di cui alla l. n. 394/1991

e L.R.  49/1995, favorendo  anche il  mantenimento delle  attività

agricole.

 

4. Si  prescrive la  definizione di  specifiche discipline per la

riqualificazione  del   rapporto  tra   il  sistema  naturale  ed

artificiale delle acque ed il territorio in relazione alle scelte

di  assetto   delle  aree  interessate,  idonee  a  garantire  la

continuità degli  ecosistemi, l’accessibilità  e la fruibilità

collettiva degli ambiti fluviali.

 

5. L’individuazione  di "modelli"  insediativi e di struttura del

paesaggio rurale  da preservare  secondo gli  specifici obiettivi

definiti all’art. 47 comma 1 lettera l).

 

6. Gli  strumenti di governo del territorio individuano la rete e

le  opere   di  bonifica   idraulica  oggetto   di  progetti   di

riqualificazione e  sistemazione idraulica,  approvati  assumendo

nel proprio quadro conoscitivo il complesso delle opere previste,

le portate  di progetto, i coefficienti idraulici attribuiti alle

diverse parti del bacino tributario, e prevedono normative idonee

a garantire,  con i  criteri di  cui  all’art.33,  la  permanente

efficienza della rete e delle opere idrauliche.

 

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