Art. 78

Riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale

 

1. Per  l’intero territorio  regionale i  progetti relativi  alla

realizzazione delle  sistemazioni esterne,  dei parcheggi,  della

viabilità, dei  rilevati dovranno  essere  tesi  ad  evitare  la

ulteriore  impermeabilizzazione   superficiale   rispettando   le

seguenti prescrizioni:

 

a) la    realizzazione    di  nuovi  edifici  deve  garantire  il

   mantenimento di  una superficie  permeabile pari  ad almeno il

   25%  della   superficie  fondiaria  di  pertinenza  del  nuovo

   edificio in  base agli  indici di  superficie coperta di zona.

   Per superficie  permeabile di  pertinenza di  un  edificio  si

   intende  la   superficie  non  impegnata  da  costruzioni  che

   comunque consenta  l’assorbimento anche  parziale delle  acque

   meteoriche;

b) i  nuovi  spazi  pubblici  e  privati  destinati  a  piazzali,

   parcheggi e  viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere

   realizzati   con    modalità   costruttive   che   consentano

   l’infiltrazione o  la ritenzione anche temporanea delle acque.

   Sono possibili  eccezioni a  tale disposizione  esclusivamente

   per dimostrati  motivi di  sicurezza o  di  tutela  storico  -

   ambientale;

c) il  convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi

   d’acqua deve  essere evitato  quando è  possibile dirigere le

   acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si

   determinino danni dovuti a ristagno.

 

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