Articolo 44 - Le aree della bonifica storica della Valdinievole

 

1.  Sono le aree interessate dagli interventi di bonifica del Padule di Fucecchio che conservano in modo diffuso i caratteri e la struttura dei tessuti agrari della bonifica storica ed i segni della tipica organizzazione poderale. Tali aree assolvono ad un’importante funzione paesaggistica ed ambientale, agricolo-produttiva nonché potenzialmente di tipo turistico-naturalistico, in relazione agli accessi al  Padule ed alla valorizzazione del paesaggio e dell’habitat palustri.

2.  I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, nell’ambito delle rispettive competenze ed anche in riferimento agli artt. 48 e 51 del P.I.T., disciplinano le aree della bonifica storica della Valdinievole sulla base dei seguenti disposizioni:

Prescrizioni:

·        salvaguardare i caratteri e la struttura dei tessuti agrari della bonifica ancora riconoscibili;

·        individuare le aree dove i tessuti agrari della bonifica sono stati alterati e disciplinarne le trasformazioni nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’area;

·        tutelare le sistemazioni idraulico-agrarie ed in particolare la rete idrografica minore ed i corsi d’acqua arginati e le relative formazioni arboree;

·        individuare i tracciati storici degli interventi della bonifica e valorizzarli nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici di accesso al Padule;

·        individuare e classificare gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e disciplinarne le trasformazioni ammissibili nel rispetto dei valori testimoniali ed ambientali;

·        definire gli interventi di nuova edificazione rurale ai sensi della L.R. 64/95 una volta accertata l’impossibilità di interventi alternativi di recupero edilizio e comunque, di norma, per finalità non abitative;

·        disciplinare le tipologie e le caratteristiche costruttive dei nuovi manufatti edilizi in coerenza con i valori paesaggistici ed ambientali dell’area.

Indirizzi:

·        individuare gli ambiti e le strutture suscettibili di interventi di trasformazione finalizzati alla promozione della fruizione turistico-naturalistica dell’area.

3.  L’area della bonifica storica è soggetta alle disposizioni del sistema funzionale per l’ambiente di cui al Titolo II Capo II art. 14.

 

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