Articolo 51 - Gli insediamenti rurali esistenti

 

1.      Il P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali provvedono ad individuare e classificare il patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole, in relazione alla tipologia degli insediamenti (nuclei rurali e case sparse), in rapporto ai valori storico-architettonici ed ambientali e distinguendo gli immobili aventi una funzione agricola da quelli destinati ad altri usi.

1.      Per gli immobili e le aree di pertinenza aventi peculiari valori testimoniali ed espressivi, i Comuni disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili sulla base delle prescrizioni e degli indirizzi di cui al Titolo III Capo I “Integrità culturale e paesaggistica del territorio” e sulla base degli obiettivi e delle invarianti di cui al Titolo II Capo I agli artt. 10, 11 e 12 lettera b) Territorio rurale delle presenti norme e con la finalità comunque di assicurarne la conservazione ed il mantenimento.

2.      Per gli altri immobili i Comuni definiscono in applicazione alla L.R. 64/95 le modalità di uso e trasformazione nel rispetto delle indicazioni relative agli ambiti di paesaggio in cui ricadono e con la finalità di conservare e ove necessario ripristinare i caratteri tradizionali dell’edilizia e del paesaggio agrario.

 

INDICE