Articolo  57 - Gli insediamenti produttivi

 

1.      Il P.T.C. considera insediamenti produttivi le parti del territorio destinate ad utilizzazioni produttive edificate successivamente al periodo 1948-54, o al diverso riferimento temporale assunto ai sensi del comma 1 dell’art. 57. Gli insediamenti produttivi antecedenti a tale periodo, ancorché individuati sulla tav. P03, sono disciplinati nell’ambito delle aree urbane storicizzate di cui all’art. 55. L’articolazione degli insediamenti produttivi è soggetta alle disposizioni indicate per gli obiettivi e per le invarianti previste al Titolo II Capo I “Sistemi territoriali locali” artt. 10, 11 e 12 lettera a) Città e insediamenti urbani.

2.      I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali, distinguono all’interno degli insediamenti produttivi:

·        i comparti produttivi specializzati;

·        i comparti misti, produttivi-residenziali.

ed elaborano di conseguenza una diversa disciplina per i due tipi di insediamenti sulla base dei seguenti indirizzi e prescrizioni ed in conformità a quanto indicato all’art. 21 del P.I.T.

Prescrizioni:

·        Nei comparti produttivi specializzati e misti devono essere disposti idonei interventi di tutela ambientale in particolare per l'abbattimento degli inquinamenti, la prevenzione dei rischi, la salvaguardia della salute degli addetti e dei cittadini, il risparmio energetico e in genere il contenimento del consumo di risorse naturali irriproducibili.

Indirizzi:

·        Nei comparti misti produttivi-residenziali, la valutazione degli assetti e delle destinazioni d'uso delle aree, deve essere di norma improntato ai seguenti criteri:

-       preliminarmente devono essere definite le aree da mantenere a destinazione produttiva e quelle, invece, che possono essere trasformate, conservando o meno l’esistente configurazione fisica, ma venendo destinate, in tutto o prevalentemente, ad altre destinazioni o ad utilizzazioni complesse;

-       nel caso di mantenimento della destinazione produttiva, debbono essere individuate, se necessario, le condizioni per migliorare la coesistenza delle attività produttive con altre funzioni, nonché gli interventi per migliorare l’accessibilità ed elevare le dotazioni di parcheggi, aree a verde e schermature ambientali;

-       nel caso di abbandono della destinazione produttiva, devono essere indicate le trasformazioni necessarie od opportune al fine di realizzare modifiche dell’esistente configurazione fisica e delle funzioni delle aree prevedendo in ogni caso equilibrati rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, nonché idonee dotazioni di spazi destinati alla fruizione pubblica o collettiva;

-       qualora il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente richieda interventi di ristrutturazione urbana, i P.S. e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, prevedono la formazione di strumenti urbanistici operativi, per i quali dettano le necessarie ed opportune disposizioni.

·        Nei comparti produttivi specializzati è da prevedere:

a) il completamento e la qualificazione delle funzioni insediate, mediante l’inserimento di attività di servizio alle imprese, agli addetti ed agli utenti, di attività espositive e direzionali;

b) il riordino della viabilità sia esterna che interna al fine di migliorare l’accessibilità delle aree e la percorribilità interna per gli addetti e per le merci, garantendo idonee aree per la sosta.

 

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